Una delle particolarità dei "dichiarativi 2023" (già presente invero lo scorso anno e comune a tutti modelli) è la presenza -nel frontespizio - della casella «Visto Superbonus». Le istruzioni ministeriali chiariscono al riguardo:
1) che la barratura della predetta casella è conseguenza «dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus» (conseguendone che che la barratura non debba essere replicata ogni anno e che non occorra alcuna barratura in caso di detrazione di spese per bonus diversi da quello disciplinato dall’articolo 119 del Dl 34/2020);
2) che la casella non va compilata se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all’agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata (modello 730 o modello Redditi);
3) che la casella non va compilata se risulta invece compilata la sezione «Visto di conformità riservato al C.A.F. e al professionista» (quest’ultima attestazione “assorbe” pertanto quella specifica sul superbonus).
Di recente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della alternatività tra «Visto Superbonus» e visto di conformità “generale” con la circolare 14/E/2023. Dopo aver rammentato che l’obbligatorietà del visto quando le spese superbonus sono fruite tramite detrazione in dichiarazione (e non attraverso le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio 34/20) riguarda le spese sostenute dal 12 novembre 2021, l'agenzia ha difatti precisato che, nel caso in cui il contribuente intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi e che per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, quest'ultimo potrà avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità richiamato dall'art. 119 della Legge 77/2020 (Superbonus 110%). Per i contribuentui interessati dal superbonus si tratta sicuramente di una semplificazione tenuto conto non tutti i professionisti hanno approfondito l'argomento superbonus, indirizzando i propri clienti verso altri colleghi per il rilascio del “visto 110%” e mantenendo invece l'incarico per la redazione e la trasmissione delle relative dichiarazioni reddituali.