Come noto, i lavori agevolati sono quelli di restauro delle facciate e dei balconi, compresi quelli di semplice tinteggiatura e pulitura. Per legge l’intervento agevolato dal bonus facciate deve riguardare le facciate «esterne». Le Entrate hanno chiarito - circolare 2/E/2020 - che si intendono come tali tutte le facciate dell’involucro esterno dell’edificio (intero perimetro, compresa quella sul retro). Le facciate “interne”, come quelle racchiuse e confinanti con chiostrine, cortili, spazi interni e cavedi sono invece agevolate - secondo l'Agenzia - solo se visibili da strade o suolo a uso pubblico.

Purtuttavia diversi interpelli successivi pubblicati nel corso dello scorso anno dalle Entrate hanno invece richiesto che - ai fini della richiamata detrazione - anche le facciate esterne fossero visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico (in ultimo la circolare n. 7/E del 2021 che, dando conto di entrambe le posizioni, non ne ha rilevata l’evidente contraddizione, paventando conseguentemente la necessità del requisito della visibilità anche per le facciate esterne). venendo ai giorni nostri, la circolare 28/E del 25 luglio scorso ripercorrendo lo stesso iter logico di quella dell’anno precedente, richiama il primo documento di prassi (che enuncia la tesi largheggiante), dando però conto successivamente (negli esempi pratici) dei diversi interpelli che seguono la tesi restrittiva. Da segnalare – per completezza – che le istruzioni al modello 730/2022, esponendo in modo sintetico la tesi largheggiante (pagg. 73 e 86) prevedono che "sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico".

La questione non è di poco conto, poiché condiziona la possibilità di avere la detrazione, attualmente pari al 60% e confermata fino al 31 dicembre 2022 (ovviamente, sempre che l’edificio si trovi in zona urbanistica A o B, necessaria per accedere al bonus facciate). Pensiamo - ad esempio - ad un edificio che abbia la facciata sul retro “esterna” (cioè non chiusa da altri corpi di fabbrica), ma visibile solo da giardini privati. Secondo la tesi largheggiante può avere il bonus facciate; secondo quella restrittiva, no.

Di certo, i contribuenti dovranno muoversi con cautela, conservando la documentazione – anche fotografica – sulla situazione di fatto relativa alla visibilità della facciata al momento dei lavori (anche se l’elemento può essere comunque autocertificato) e richiedendo la suddivisione in fattura delle spese riferibili alle diverse tipologie di facciata. Vi è inoltre da evidenziare che, mentre nel caso dei condomìni la differenza del credito recuperabile sarà di soli 10 punti percentuali (60% di bonus facciate anziché 50% di detrazione sul recupero edilizio), nel caso di singole unità abitative la differenza potrebbe essere molto più rilevante, tenuto conto che i lavori di restauro delle facciate non ricadono generalmente tra quelli ricompresi nell'ambito delle manutenzioni straordinarie e quindi detraibili.

In mezzo a tanta incertezza, restano i (pochi) punti fermi fissati dall'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi pubblicati negli ultimi tre anni:

● una facciata visibile solo in parte da strada o da suolo uso pubblico è agevolata per intero;
● del suolo a uso pubblico da cui è visibile la facciata può far parte anche una rete ferroviaria;
● il suolo da cui è visibile la facciata – nel caso specifico un chiostro – può risultare di uso pubblico «sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale»;
● la facciata di un edificio in prossimità della costa è agevolata anche se visibile solo dal mare;
● un immobile che si trova al termine di una strada privata non è agevolato.