Bonus verde prorogato fino al 2024 ma solo per interventi radicali di trasformazione dell'intero giardino o per nuove sistemazioni e non per la manutenzione ordinaria. È quanto conferma la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28 del 25 luglio 2022, fornendo i chiarimenti attesi da coloro che intendono fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese per la modifica e creazione degli spazi verdi delle unità immobiliari residenziali . Le Entrate hanno difatti precisato che, al fine di ottenere il credito d'imposta previsto originariamente dall'art. 1 - commi da 12 a 15 - della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), occorre che le opere si inseriscano in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente, non risultando altresì agevolabile il solo acquisto di piante o altro materiale.

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota ad esso imputabile ed all'ulteriore condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa pari ad Euro 5.000 per unità immobiliare (detrazione massima beneficiabile pari ad Euro 1.800, importo equivalente al 36% di 5.000). In caso di interventi eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare. Vi è da precisare, a quest'ultimo riguardo,  che il proprietario di una unità immobiliare posta in un condominio e che effettua lavori di sistemazione a verde sia sul proprio immobile sia sulle parti comuni condominiali, ha diritto sia alla detrazione del 36% su di un importo di Euro 5.000 per le spese effettuate sul proprio immobile sia alla detrazione su di un ulteriore importo di Euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.

La detrazione spetta infine a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione mentre la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.