Per annullare le cessioni dei bonus edilizi successive alla prima già accettate, cedente e cessionario potranno inviare all’Agenzia delle Entrate uno specifico modello in cui si chiede il rifiuto del trasferimento. È questa la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, sia nei casi in cui la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

La richiesta di rifiuto della cessione dei crediti, contenente in allegato il predetto modello debitamente compilato, dovrà essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI”, nonché i codici fiscali di cedente e cessionario. Il modello potrà essere presentato da un soggetto delegato. L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge. Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla “Piattaforma cessione crediti”.