Un cancello od una barriera apribile sono sufficienti a sbloccare il superbonus trainato per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’indicazione arriva con la risposta ad interpello n. 585 del 2022 con la quale le Entrate - sollecitate dal proprietario di un’unità immobiliare sita in un condominio che ha avviato un cantiere di superbonus, realizzando un cappotto termico come lavoro trainante - si sono interrogate , per la prima volta, sulla definizione di spazio non accessibile al pubblico.
Il tema nasce poiché la legge richiede che le infrastrutture di ricarica, per poter beneficiare dei bonus, «debbano essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico» senza però specificare come si debba intendere questa ultima definizione. Il contribuente si chiede pertanto se il suo posto auto, delimitato dalla presenza, all’ingresso nell’area ed al limite della proprietà, di «una semplice  barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto» possa essere qualificato come "non accessibile al pubblico". Orbene, sencondo le Entrate il contribuente può beneficiare - nel caso specifico - del superbonus quale intervento trainato. L’infrastruttura di carica installata nel posto auto dell’istante, situato al piano terra dell’edificio condominiale soddisfa difatti la condizione «di punto di ricarica non accessibile al pubblico essendo installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti».