Le varianti ai titoli abilitativi presentati in occasione della realizzazione di interventi agevolati non rilevano ai fini del rispetto del termine del 17/02/2023 introdotto dal decreto legge 11/2023 come spartiacque per il blocco delle cessioni dei bonus edilizi.
Lo conferma l'Agenzia delle Entrate tornata, con la pubblicazione della circolare n. 27/E/2023, sulle modifiche all'articolo 121 del dl 34/2020 introdotte dal predetto decreto e precisando che costituiscono varianti: le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell'impresa incaricata, la previsione di realizzazione di interventi trainanti e trainati non previsti nel titolo presentato all'inizio dei lavori.
Si ricorda con l'occasione:

- che a partire dal 17/02/2023 e fatte salve talune deroghe tassative, i contribuenti possono fruire dei bonus edilizi (superbonus e bonus ordinari) esclusivamente come detrazione in diminuzione delle imposte dovute e liquidate in sede dichiarativa e con ripartizione pluriennale;
- che il blocco delle cessioni non si applica: agli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche (ex art. 119-ter dl 34/2020) ed agli interventi eseguiti da taluni enti del Terzo settore (Onlus, Odv e Aps), cooperative e istituti autonomi per le case popolari (Iacp) se già costituiti alla data del 17/02/2023;

- che alla data di pubblicazione della presente news e' anco- che alla data di pubblicazione della presente news e' ancora possibile, ai fini della fruizione del superbonus, optare per la cessione o per lo sconto in fattura relativamente alle spese sostenute fino al 31/12/2025 (nelle percentuali applicabili pro rata temporis: 110%, 90%, 70% o 65%) sempreché, in data anteriore alla data del 17/02/2023:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai  condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti altresì presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34/2020 (CILAS);

c) per le demolizioni e le ricostruzioni di edifici risulti presentata, sempre in data anteriore al 17/02/2023, l’istanza per l’acquisizione del relativo titolo abilitativo;

- che alla data di pubblicazione della presente news e' ancora possibile, ai fini della fruizione dei bonus edilizi diversi dal superbonus, optare per la cessione o per lo sconto in fattura sempreché, in data anteriore alla data del 17/02/2023:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).