Come noto l’ammontare complessivo delle spese sostenute dai condomìni per l’esecuzione di interventi agevolati al 110% sulle parti strutturali dell’edificio (super-sismabonus) non può superare l’ammontare di Euro 96.000,00 moltiplicato per il numero delle singole unità immobiliari che ne fanno parte (ivi comprese le eventuali pertinenze alle unità immobiliari).

Tale ultimo limite, pur operando in “concorrenza” con quello relativo agli altri eventuali interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni ordinarie e straordinarie – bonus 50%) da eseguirsi sulle parti comuni del medesimo edificio e richiamati dall’articolo 16-bis del Tuir (s.v. risposta n. 12 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 29 novembre 2017, n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020, n. 455) non è influenzato dagli interventi “realizzabili” nelle singole unità immobiliari che ne fanno parte.
Ne deriva pertanto che ad ogni singola unità residenziale facente parte del condominio spetta un ulteriore plafond di spesa di ammontare pari ad Euro 96.000,00 da utilizzare per l’esecuzione di interventi che danno diritto alla detrazione del 50% ovvero che beneficiano del c.d. bonus casa (spostamento di pareti interne, rifacimento del bagno, ecc.).