Giunti alla fine dell'anno si ritiene interessante rammentare alla gentile utenza che, ai fini del raggiungimento del Sal minimo previsto dalla norma per la cedibilità intermedia del superbonus 110% (equivalente al 30% dell'importo complessivo di progetto), risulta irrilevante la circostanza che i lavori e le prestazioni professionali siano riferibili a periodi d’imposta diversi. Dall'applicazione pratica del summenzionato principio ne deriva che, ad esempio, per un intervento edilizio iniziato nel corso del 2022 e realizzato alla data del 31/12/2022 per una percentuale del 10% (da portare solo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, in quanto inferiore al 30%) risulterà sufficiente la sola realizzazione di una ulteriore percentuale del 20% dei lavori programmati al fine di consolidare un SAL cedibile nell'esercizio 2023 (s.v. in senso conforme: circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, al paragrafo 5.2 e risposta del 31 gennaio 2022, n. 56).
Resta inteso che la cessione del bonus testé maturato risulterà possibile per la sola quota dell'intervento maturata nel corso del 2023 (il 20% nell'esempio considerato) mentre la quota maturata nell'esercizio 2022 risulterà recuperabile con il solo metodo della dichiarazione dei redditi (ovvero riportando il relativo credito nel modello dichiarativo 2023, con possibilità di cessione a terzi delle delle rate di credito residue in maturazione a partire dall'esercizio fiscale 2024). Si rammenta, a quest'ultimo riguardo, che quest'ultima cessione potrà avvenire anche in data antecedente alla chiusura dei lavori della fine dei lavori (e dopo l’invio all’Enea o al Sue delle relative asseverazioni finali) ma non prima della maturazione di almeno un SAL 30% e dell’invio all’Enea (in caso di ecobonus) od al Sue (in caso di sismabonus) delle rispettive asseverazioni.