Con la conversione in Legge 15 luglio 2022 n. 91 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è stata confermata la proroga al 30 settembre 2022 del termine previsto per la realizzazione di una quota pari ad almeno 30% degli interventi complessivi programmati dai contribuenti persone fisiche ed aventi ad oggetto edifici unifamiliari ed unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, ovvero per realizzare la pre-condizione necessaria per ricomprendere nell'ambito di applicazione del superbonus 110% tutte le spese sostenute entro la data del 31 dicembre 2022 (rispetto al termine del 30 giugno 2022 già fissato dal comma 1 dell'art. 119 del decreto rilancio).

L'articolo 14 del richiamato decreto, novellando il secondo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119, ha precisato altresì come nel computo degli interventi complessivi possano essere ricompresi, ai fini del raggiungimento della predetta percentuale, anche i "lavori non  agevolati  ai  sensi  del   presente articolo».

Attese da contribuenti ed operatori del settore e sollecitate con successo dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) sono giunte a pochissime settimane dalla scadenza di fine mese le prime indicazioni operative di fonte governativa circa le modalità con le quali dimostrare l'avvenuta realizzazione, alla data del 30 settembre 2022, della pre-condizione agevolativa. A licenziarle la "Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58" insediata presso il "Consiglio superiore dei lavori pubblici", con una risposta firmata dal presidente Massimo Sessa.

La Commissione, dopo aver richiamato i contenuti dell’interpello dell’agenzia delle Entrate n. 791/2021 ed aver confermato che nel calcolare la quota di intevento realizzato «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni programmate e non solo a quelle oggetto di agevolazione fiscale», ha affermato ulteriormente quanto segue.

1) il Direttore dei Lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale. La predetta dichiarazione, non configurandosi quale "autocertificazione" in senso proprio, non potrà limitarsi ad asseverare il raggiungimento del pre-requisito agevolativo ma dovrà illustrare ulteriormente, a parere di chi scrive, la metodologia di calcolo adottata e la connessione funzionale con la documentazione probatoria di riferimento.

2) la dichiarazione del Direttore dei Lavori dovrà essere redatta non appena acquisita la documentazione ed effettuate le necessarie verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa sarà opportuno altresì che la dichiarazione medesima ed i relativi allegati vengano trasmessi tempestivamente (via PEC o raccomandata) sia al committente sia all'impresa esecutrice dei lavori. Su questo punto è opinione di chi scrive che i professionisti incaricati, anche al fine di proteggersi da possibili future contestazioni, dovranno provvedere a trasmettere la documentazione richiesta entro la prima metà del mese di ottobre p.v.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione e stante l'assenza di qualsiasi indicazione contraria al riguardo è possibile affermare ulteriormente quanto segue:
- la dichiarazione del Direttore dei Lavori non dovrà essere trasmessa né allo sportello Sue del Comune competente né all'Enea;
- l'eventuale intervenuto pagamento degli interventi edilizi commissionati è condizione comunque irrilevante ai fini del concretizzarsi della pre-condizione agevolativa;
- la maggiore elasticità concessa dalla norma e confermata dalla prassi nella determinazione della base imponibile sulla quale conteggiare la percentuale di completamento dovrà essere accompagnata, caso per caso, da  precise ed attendibili simulazioni contabili e di cantiere a cura dei tecnici incaricati: se è indubitabile difatti che l'importo dei lavori assoggettati agli altri bonus edilizi così come quelli non agevolati in genere (qualora programmati nell'ambito del medesimo intervento edilizio) possano costituire un valido supporto nel raggiungimento della richiamata  pre-condizione agevolativa è del pari evidente come il computo dei relativi costi complessivi di progetto nella base imponibile di calcolo determini inevitabilmente il proporzionale aumento dell'importo da raggiungere ai fini della "portabilità" dell'agevolazione;
- l'avvenuto rilascio alla data del 30 settembre 2022, nelle forme di legge e per ogni macro-intervento programmato (Ecobonus e/o Sismabonus), di almeno una delle asseverazioni richiamate dall'art. 119 della legge 77/2020 (asseverazione Enea per il super-ecobonus, allegato 1-Sal o allegato B1 per il super-sismabonus) priva di ogni rilevanza funzionale la dichiarazione ex 119 comma 8-bis da parte del Direttore dei Lavori e ne rende sostanzialmente inutile la redazione.

Un ultimo breve cenno ai committenti degli interventi agevolati che non riusciranno a completare il 30% dell'intervento entro la data del 30 settembre 2022; orbene questi ultimi potranno portare in deduzione al 110% - fatto salvo il rispetto di tutti gli altri requisiti - le sole spese eventualmente sostenute alla data del 30 giugno 2022 mentre per quelle sostenute successivamente si potrà ricorrere ad altri bonus edilizi.

Venendo infine al rischio di inapplicabilità (in ogni caso) della proroga al 31/12/2022 per gli interventi edilizi il cui titolo abilitativo (CILAS) sia stato depositato in data successiva al 30/06/2022, l'interpretazione letterale della norma e l'assenza di alcuna previsione specifica in tal senso portano lo scrivente a ritenere che le notizie trapelate negli ultimi giorni su alcuni dei quotidiani a maggiore diffusione nazionale circa la predetta ed asserita decadenza siano da ritenersi prive di fondamento (in senso conforme s.v. l'articolo pubblicato dall'Ing. Carlo Pagliai sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo https://www.studiotecnicopagliai.it/unifamiliari-sb110-scadenza-invariata-con-circolare-23-e-2022/ ed i cui contenuti sono integralmente condivisi dallo scrivente)