Chi ha commesso errori nella compilazione delle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione dei bonus edilizi (ivi compresa l'ipotesi dello "sconto in fattura") ha finalmente la possibilità di rimediare. Le relative indicazioni operative sono contenute nella circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le diverse fattispecie di errore commessi dai contribuenti nella gestione operativa dei bonus edilizi e dettato i rimedi per sanare le irregolarità. Con lo stesso documento di prassi l'Agenzia ha inoltre sdoganato anche per i bonus fiscali l'istituto della c.d. "remissione in bonis", consentendo ai contribuenti interessati la possibilità di presentare, entro il 30 novembre 2022, le comunicazioni di cessione dei crediti afferenti le spese sostenute nell'anno d'imposta 2021 ovvero la cessione delle rate residue delle spese sostenute nell'anno 2020, il cui termine di scadenza ordinario era previsto per lo scorso 29 aprile 2022. Si tratta di indicazioni molto importanti perché permettono ai contribuenti di porre rimedio a situazioni che possono pregiudicare l'esito - come ben noto agli addetti ai lavori - dell'intera operazione programmata.
PREMESSA
La norma istitutiva di riferimento (articoli 119 e ss. della legge 77/2020) prevede che l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi dei bonus edilizi sia comunicato all’Agenzia delle Entrate per il tramite di una comunicazione telematica presentata dal beneficiario primigenio dell'agevolazione. La predetta comunicazione è annullabile (o sostituibile) entro il termime perentorio rappresentato dal quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Orbene, fino all'entrata in vigore della circolare 33/E/2022 la prassi operativa dettata dall'Agenzia delle Entrate - oggetto di ripetute critiche "trasversali" - non contemplava alcuna possibilità di correzione degli eventuali errori (di carattere formale e/o sostanziale) commessi dai contribuenti nella fase di compilazione della comunicazioni di cessione dei bonus (mentre l’accettazione od il rifiuto del credito da parte dei rispettivi cessionari erano da ritenersi specularmente irrevocabili). Con la pubblicazione della richiamata circolare l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le reiterate richieste formulate in tal senso dagli addetti ai lavori fin dall'entrata in vigore del nuovo beneficio, pone finalmente rimedio alla conclamata carenza concedendo ai contribuenti i rimedi operativi di seguito riassunti.
ERRORI FORMALINel caso in cui nella compilazione della comunicazione di cessione siano stati commessi errori formali (che, quindi, non incidono sulla sostanza della comunicazione, quali, ad esempio, errate indicazioni nel frontespizio o dati catastali errati, giusto per citarne alcuni) l’opzione è considerata comunque valida ai fini fiscali e il relativo credito potrà essere ulteriormente ceduto o utilizzato dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. È però necessario che il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione segnali all’Agenzia delle Entrate la natura dell’errore commesso indicando i dati corretti per il tramite di una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (integrata della copia del documento di identità) da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1La mancata annotazione del valore "1” nella comunicazione afferente la cessione del primo SAL dell'intervento edilizio programmato (errore che impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi) potrà essere corretta inviando comunicazione dell’accaduto all’Agenzia all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e specificando: i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni ed il numero di SAL cui si riferiscono. Resta inteso che il cedente potrà trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione.
IMPORTO DEL CREDITO CEDUTO INFERIORE ALLA DETRAZIONE SPETTANTENel caso in cui l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto in fattura risulti inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere a terzi, il beneficiario potrà inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra comunicazione, indicando gli stessi dati ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione. Qualora invece sia stata indicata nella comunicazione una spesa inferiore a quella sostenuta, il beneficiario dovrà inviare una ulteriore comunicazione indicando l'importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.ERRORI SOSTANZIALI
Se è stato commesso un errore sostanziale sarà possibile annullare, su richiesta delle parti, l’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. In allegato alla circolare è riportato il modello (con relative istruzioni) da inviare all’Agenzia, all’indirizzo PEC sopra indicato, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Tale annullamento potrà avvenire solo su richiesta degli interessati che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. Una volta eseguito l’annullamento dell’accettazione l’Agenzia informerà gli interessati; questi ultimi potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Il beneficiario della detrazione potrà quindi inviare una nuova comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.
REMISSIONE IN BONISVa infine segnalata l’importante apertura dell'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis (di cui al comma 1 dell’art. 2 del dl 16/2012) alle comunicazioni di cessione dei bonus edilizi maturati nell'anno fiscale 2021 ovvero delle rate residue delle spese sostenute nell'anno fiscale 2020 ed i cui termini ordinari di presentazione sono scaduti il giorno 29 aprile 2022 (ovvero il giorno 15/10/2022, per i soggetti Ires ed i titolari di partita Iva). Orbene, al fine di poter utilizzare il richiamato istituto, che permette la regolarizzazione dell’adempimento ed il perfezionamento del trasferimento a terzi soggetti dei predetti bonus edilizi entro il termine più ampio del 30 novembre 2011, sono necessari in capo ai beneficiari: il possesso dei requisiti sostanziali per la fruizione della detrazione cedibile, il possesso del contratto di cessione del credito ovvero il riconoscimento formale dello sconto sul corrispettivo in data anteriore alla scadenza ordinaria (29/4/2022 o 15/10/2022), l’assenza di attività di controllo sulla spettanza del bonus da parte dell’Amministrazione finanziaria ed infine il versamento della sanzione minima di Euro 250,00 (di cui al comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 471/1997). La predetta sanzione dovrà essere corrisposta utilizzando il modello di delega denominato “F24 ELIDE" avendo cura di indicare il codice tributo “8114”, l'anno di sostenimento della spesa agevolata e per quanto riguarda la sezione CONTRIBUENTE:
- il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta (nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici";
- il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura (nei campi "codice fiscal del coobblicato" e con il codice identificativo “10”).