L’interpello 660/2021, pubblicato martedì 5 ottobre, offre una nuova applicazione della regola secondo cui tutti i condòmini (a prescindere dalla loro natura giuridica) hanno diritto al 110%, se la superficie residenziale è prevalente nell’edificio.

Il condominio oggetto del quesito è composto da nove unità immobiliari:

cinque appartamenti posseduti da un trust;

un altro appartamento di proprietà di una persona fisica operante come “privato”

un’unità non residenziale di proprietà dello stesso trust;
● altre due unità non residenziali di proprietà di un’altra persona fisica.

Le entrate, precisano con l’occasione come dev’essere calcolata la spesa massima ammissibile alla detrazione:

per l’isolamento massimo, l’importo massimo è 350mila euro (dato da 40mila x 8, cui aggiungere 30mila, secondo il criterio di calcolo pro contribuente già dettato a suo tempo dalla circolare 24/E del 2020);

per l’impianto fotovoltaico, l’importo massimo è 48mila euro, nel limite di spesa di 2.400 euro ogni kW di potenza installata (le Entrate ricordano anche che in base alla risoluzione 60/E del 2020 il tetto va distintamente riferito agli interventi di installazione dell’impianto e del sistema di accumulo integrato nell’impianto, a sua volta agevolato fino a 48mila euro nel limite 1.000 euro per kWh di capacità di accumulo).

L’interpello non dice espressamente che il trust ha diritto al superbonus ma ricorda la regola generale secondo cui la detrazione può essere fatta valere dai soggetti Ires per le sole spese sostenute in relazione a interventi sulle parti comuni, escludendo i lavori trainati nelle singole unità possedute da questi soggetti, anche abitative. Sull’ammissibilità del 110% per il trust è intervento, invece, l’interpello 498/2021.