Con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione delle misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e che hanno modificato notevolmente la disciplina dettata dal decreto Rilancio, con particolare riguardo ai nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio), all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il superbonus sia per gli altri bonus edilizi, ed al rafforzamento dei controlli preventivi. Dopo le faq della scorsa settimana, le Entrate tornano così a dare indicazioni sull’applicazione del decreto antifrodi (Dl 157/2021).

Superbonus

Il decreto Controlli ha esteso l’obbligo del visto di conformità (che nella versione previgente era previsto obbligatoriamente nel solo caso in cui il contribuente intendeva avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultima sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
La circolare specifica che restano in questo caso detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità.

Altri bonus edilizi

Il decreto Controlli ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal superbonus (bonus facciate 90%, ecobonus 65%, bonus manutenzioni 50%) qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il visto di conformità, che sarà rilasciato dai soggetti già abilitati ai fini del superbonus,  resterà quindi non necessario nel caso di fruizione diretta di questi bonus nella dichiarazione dei redditi del beneficiario.

I tecnici abilitati assevereranno la congruità delle spese sostenute facendo riferimento ai prezzari, nonché ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
L’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, potrà essere predisposta in forma libera.

L’attestazione per lo sconto in fattura e la cessione dei bonus diversi dal 110% potrà essere rilasciata anche in assenza di un Sal o della fine lavori considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il superbonus, non richiede tali adempimenti. Servirà, però, che i lavori siano almeno iniziati (e questo è il chiarimento più importante, contenuto nella circolare 16/E).

Dopo le faq della scorsa settimana, le Entrate tornano così a dare indicazioni sull’applicazione del decreto antifrodi (Dl 157/2021).

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tuttavia meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In tali ipotesi non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
Restano in ogni caso non sono soggette alla nuova disciplina le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai bonus diversi dal superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione,
L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal decreto Controlli, si applicherà anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Rafforzamento dei controlli preventivi

La Circolare conferma che entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, l’Agenzia delle Entrate avrà ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione gli effetti delle predette comunicazioni.
Dovrà trattarsi di comunicazioni che presentano profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate ai fini del relativo controllo preventivo. Questi profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
-alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
-ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.
Nel caso in cui, all’esito del controllo, i rischi fossero confermati le comunicazioni risulteranno non effettuate. Nel caso contrario le comunicazioni produrranno previsti dalle disposizioni di riferimento salva la proroga del termine di utilizzo del credito per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa.

Si rammenta a quest’ultimo riguardo che l’Amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti oggetto di cessione, tenuto conto che il presidio preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.

Verifiche antiriciclaggio

I soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procederanno all’acquisizione del credito nel caso ricorrano i presupposti di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione.
Per l’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), sarà necessario tenere conto dei rischi connessi con:

-l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.
In ogni caso con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di emanazione, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione dei controlli preventivi.