Il Parlamento tenta lo sblocco del mercato dei bonus edilizi approvando al fotofinsih un ementamento al decreto legge aiuti bis (DL 115/2022) che, ripristinando nella sostanza, l'originaria formulazione dell'articolo 121 del dl 34/2020, attenua la responsabilità del cessionario. Quest'ultimo, difatti, potrà essere chiamato in causa nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave. L'esimente si applicherà anche ai bonus edilizi, diversi dal Superbonus, generatisi prima dell'introduzione degli obblighi certificativi richiamati dal DL 157/2021 (12/11/2021), a condizione che il cedente sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari e che, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, acquisisca ora per allora, la documentazione relativa certificazione del credito.

Con l'emendamento in oggetto viene di fatto riformulato il comma 6 dell'articolo 121 del dl 34/2020 prevedendo che, in tutte le ipotesi in cui i bonus edilizi siano stati acquistati nel rispetto delle previsioni di legge con tanto di visto di conformità, asseverazioni ed attestazioni ex artt. 119 e 121 comma 1-ter del medesimo decreto, il cessionario potrà essere chiamato in solido con il cedente nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave. Il passo in avanti rispetto al precedente assetto normativo è indubbio. Basti pensare come ad oggi, giusto il disposto della circolare 23/E/2022, anche la semplice omissione del «ricorso alla specifica diligenza richiesta» (attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito) determini la responsabilità solidale del cessionario (pur limitata all'importo corrispondente alla detrazione non spettante ed ai relativi interessi)

Resta il fatto che la nuova azione legislativa, negli intenti dei promotori, dovrà necessariamente determinare la revisione di quei parametri di rischiosità delle cessioni dei crediti già individuati dalla circolare 23 giugno 2022, n. 23/E e che hanno determinato il blocco sostanziale del mercato dei bonus fiscali (bastino per tutti "l'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e situazione reddituale del beneficiario" e la “sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare oggetto di intervento ”appaiono quantomai arbitrarie ed al di fuori di ogni perimetro normativo).