L'anno fiscale 2023 si apre con l'importante novità rappresentata dall'obbligo - per le imprese operanti nel settore edilizio privato - di richiedere ed ottenere la Certificazione SOA ai fini del riconoscimento, in capo ai committenti beneficiari, degli incentivi fiscali richiamati dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (superbonus e bonus edilizi ordinari). L'articolo 10-bis della legge n 51/2022 (di conversione del decreto legge 21/03/2022 n. 21) ne ha esteso difatti la titolarità obbligatoria alle imprese che realizzano interventi edilizi fiscalmente agevolati - nel settore privato - per un importo superiore ad Euro 516.000,00.
Le norme transitorie richiamate dalla legge 51/2022 ne prevedono l'entrata in vigore in due distinti step temporali:
1) nell'arco temporale 01/01/2023 - 30/06/2023 le imprese obbligate dovranno dimostrare di aver per lo meno presentato agli enti certificatori la richiesta di rilascio della certificazione ;
2) a partire dal 01/07/2023 l'esecuzione di appalti interessati dalla nuova normativa dovra' essere affidata in via esclusiva ad imprese che abbiano ottenuto la certificazione vera e propria.
L'obbligo in esame non si applicherà in ogni caso:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21 maggio 2022.
La predetta certificazione - rilasciata da Organismi di Attestazione autorizzati e riconosciuti con appositi provvedimenti emessi dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP - comprova, al termine di una specifica istruttoria di validazione tecnica e documentale (vengono all'uopo verificati i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni ed evidenziati - degli ultimi dieci - i cinque migliori risultati reddituali annuali), qualifica - per categorie di opere e classifiche di importi - la capacità tecnica ed economca dell'impresa per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad Euro 150.000,00. Le categorie di opere richiamate dalla normativa in esame sono 52:
- 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
- 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000; II fino a euro 516.000; III fino a euro 1.033.000; III bis fino a euro 1.500.000; IV fino a euro 2.582.000; IV bis fino a euro 3.500.000; V fino a euro 5.165.000; VI fino a euro 10.329.000; VII fino a euro 15.494.000; VIII oltre euro 15.494.000. Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%). La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa. Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.