Legge 30 dicembre 2021 N. 234 (Finanziaria 2022):   (S.V. nota precisazione su allegazione computo metrico)


L'articolo 1 comma 28 lettera l della legge finanziaria 2022 (norma di interpretazione autentica del decreto legge 157/2021) ha confermato (correggendo clamorosamente i fuorvianti contenuti della nota Circolare 16/E/2021 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate) che "i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)...devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b)...".
Tornano quindi pienamente utilizzabili - ai fini del rilascio delle asseverazioni di congruità riguardanti tutti gli interventi edilizi agevolati (sismabonus e bonus ristrutturazione 50% compresi) - tutte le modalità richiamate all'art. 13 dell'allegato A del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 (c.d. decreto requisiti), di seguito integralmente riassunte:
"....il tecnico abilitato....omissis...allega il computo metrico (ndr: per i soli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio (Superbonus 110%), nonché per gli altri interventi di efficientamento energetico che, ai sensi dell'allegato A del Decreto Requisiti già prevedono l'obbligo di redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato) ed assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni tenitoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile".