Si segnala alla gentile utenza la scadenza - fissata per il prossimo 30 novembre 2023 - dei termini per fruire della c.d. "remissione in bonis" ovvero ultima possibilità per presentare le comunicazioni di cessione dei crediti fiscali non inviate entro il termine ordinario del 31 marzo 2023. Trattasi, in buona sostanza:
- delle spese edilizie detraibili sostenute nel corso dell’anno 2022, non fruite in dichiarazione e non oggetto di sconto in fattura;
- delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (spettanti per quote costanti in 4, 5 o 10 anni, a seconda del bonus di riferimento).

E' utile ricordare come la circolare 33/E/2022 delle Entrate ammetta la possibità di attivare il suddetto istituto alla sola presenza di tutte le seguenti, ulteriori condizioni ovvero:
- che sussistano tutti i requisiti sostanziali per accedere ai benefici stessi;
- che non siano state ancora poste in essere attività di controllo in merito alla spettanza di quelli;
- che l’adempimento omesso venga posto in essere, con il versamento della sanzione di 250 euro, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile: ossia qui entro il 30 novembre, termine entro cui va inviata la prima dichiarazione dei redditi che segue, temporalmente, il termine ordinario di invio delle comunicazioni del 31 marzo.

La data del 30 novembre è termine ultimo e non ulteriormente prorogabile, non potendosi difatti applicare, ai fini della remissione in bonis, gli addizionali 90 giorni ammessi per la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi (circolare 38/E/2012). Va ricordato inolstre che l'istituto della remissione in bonis può essere attivato per una comunicazione di cessione che segue all’annullamento di una precedente comunicazione erronea da parte del cedente e del cessionario che l’aveva già accettata (circolare 33/E/2022).

È pure da sottolineare, come evidenziato dalla circolare 27/E/2023, che l'utilizzo del rimedio in esame è possibile solamente nei casi in cui sia dimostrabile che il cedente e il cessionario erano già vincolati da apposito contratto di cessione antecedentemente alla data del 31 marzo 2023: ossia che ricorrevano a quella data tutte le condizioni “sostanziali” richiamate dalla norma per accedere ai benefici di legge, con l'unica residua possibilità concessa al contribuente, nei casi in cui tale tempestiva pattuizione risulti non dimostrabile (con onere della prova, evidentemente, in capo al contribuente), di cedere i suddetti crediti fiscali ai soli soggetti qualificati come le banche, gli altri intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari e le compagnie di assicurazione.

La circolare 27/E/2023 chiarisce inoltre che la sanzione di 250 euro – da versarsi, per la risoluzione 58/E/2022, con Modello F24 Elide e senza possibilità di compensazione orizzontale con altri tributi, con indicazione dei codici tributo 8114 e dei codici fiscali sia del cedente sia del cessionario – è dovuta singolarmente per ogni comunicazione di cessione tardiva, e quindi distintamente per ciascun codice intervento (non essendo corretto pagare 250 euro un volta sola, in relazione all’intero intervento complessivo). L’effettuazione dei versamenti richiesti è ammessa anche dopo la presentazione delle comunicazioni post 31 marzo, purché prima del 30 novembre.
Da notarsi, infine, che la remissione in bonis non si applica solo per l’esercizio delle opzioni di cessione dei crediti, ma anche per sanare la tardiva presentazione sia dell’asseverazione Allegato B dell’efficacia degli interventi antisismici (articolo 2-ter Dl 11/2023), sia della scheda Enea oltre i 90 giorni dalla fine lavori (circolare 13/E/2013, risposta 2.2, sull’invio tardivo dell’Enea previamente annullata). In particolare, quanto all’Enea tardiva, sanabile con il versamento della sanzione via F24 recante l’indicazione del solo codice fiscale del soggetto titolare del credito, la circolare 17/E/2023, pagina 135, precisa che anche in questo caso la remissione presuppone sempre il rispetto del termine finale di presentazione della prima dichiarazione utile successiva e il mancato avvio di un’attività di controllo, formalmente comunicata al contribuente.