La realizzazione di un ascensore esterno al corpo di un edificio (costruito su un’area pertinenziale) può rientrare nel perimetro del superbonus, in qualità di intervento trainato. L’indicazione arriva dalla risposta a interpello 580/2022 dell’agenzia delle Entrate, che analizza un caso molto frequente nella pratica. Per esigenze tecniche, difatti, gli impianti vengono spesso collocati al di fuori dei fabbricati. Nel caso di specie trattato dall'interpello il condominio «intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni». Si tratta, quindi, di un lavoro trainante, al quale agganciare un intervento trainato che, in questo caso specifico, consisterà «nell’installazione di un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’esterno del medesimo, in apposita realizzanda struttura (volume tecnico)». Insomma, il progetto è di realizzare un ascensore esterno su un’area pertinenziale, destinata ad autorimessa. «La scelta del posizionamento all’esterno dell’edificio è dettata da ragioni tecniche in quanto solo con tale posizionamento l’ascensore consentirà la diretta accessibilità dall’esterno sia a tutte le unità immobiliari del condominio che all’autorimessa, abbattendo le barriere architettoniche di entrambi». Dopo avere riepilogato i requisiti del superbonus trainato per le barriere architettoniche, l’Agenzia spiega che il superbonus del 110% spetta «anche quando l’installazione è effettuata all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento trainante e l’impianto è adiacente allo stesso». Non rileva «la circostanza che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento trainante sia collocato in un’area pertinenziale del predetto edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini dell’agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l’intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche». La collocazione dell’impianto, cioè, non è tra i requisiti essenziali dell’agevolazione.