Come noto con la circolare 33/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per poter correggere gli errori formali e sostanziali commessi nella predisposizione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, opzione prevista dall’articolo 121 del Dl 34/2020. L'importanza degli argomenti trattati dal Fisco ci induce a riproporne di seguito un quadro sinottico
ERRORI FORMALI
E' possibile rimediare agli errori di carattere formale - riguardanti, per esempio, i recapiti (e-mail e telefono), il codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea, il codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico, il semestre di riferimento per le spese del 2020, lo stato di avanzamento lavori (Sal) e l’eventuale protocollo della comunicazione, i dati catastali, la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario - inviando una Pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e spiegando l’accaduto, con una nota in cui si evidenzia puntualmente l’errore formale commesso, senza necessità di alcun nuovo invio di altra comunicazione.
ERRORI SOSTANZIALI
E' possibile rimediare agli errori di carattere sostanziale - sono tali gli errori o le omissioni che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto (per esempio, errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente) - trasmettendo l’apposito modello allegato alla circolare 33/E/2022 sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), in modo tale che venga annullata completamente la comunicazione di opzione già trasmessa, che potrà, oppure no, essere nuovamente inviata con i dati corretti.
VERIFICHE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’agenzia delle Entrate vaglierà singolarmente ognuna delle Pec ricevute e riscontrerà innanzitutto la corrispondenza dei dati e dei sottoscrittori delle istanze e dei modelli trasmessi, anche con verifica dei documenti di identità allegati e, soltanto se tutte le informazioni saranno allineate e i documenti presenti, procederà con la lavorazione della richiesta. Una peculiarità di carattere squisitamente contrattuale della nuova procedura di correzione degli errori sostanziali sta nel fatto che, come già ribadito dalle Entrate nel suo documento di prassi, per l’annullamento della comunicazione occorre l’accordo di entrambe le parti, cedente e cessionario, sui quali l’Agenzia non può intervenire in alcun modo, atteso che il loro rapporto ha carattere esclusivamente privatistico, per cui se manca il consenso (firma) di una delle parti l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere all’annullamento della comunicazione. Altro elemento importante da considerare è che, nel caso il credito si trovi in fase di accettazione sulla piattaforma delle Entrate ovvero sia stato già rifiutato, l’Agenzia non potrà intervenire in alcun modo, poiché di fatto quel credito è tornato nella disponibilità del cedente e, quindi, sarà il cedente a dover operare come meglio riterrà nel caso di specie (magari presentando una nuova comunicazione).