La legge di Bilancio 2024 penalizzerà - come noto - i contribuenti beneficiari del superbonus 110%, prevedendo, in capo a coloro che hanno utilizzato la cessione di credito e lo sconto in fattura e che procederanno alla cessione degli immobili nei 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento, l'indeducibilità dei costi sostenuti e l'assoggettamento della plusvalenza realizzata ad una imposta sostitutiva del 26%; aggravio attenuato dalla contemporanea previsione della deducibilità dei costi medesimi nella misura del 50% in caso di cessione (e plusvalenza realizzata) nei 5 anni successivi allo scadere del primo quinquennio (ovvero nei 10 anni successivi alla realizzazione dell'intervento). Decorsi dieci anni dalla realizzazione delle opere edilizie l'eventuale cessione dell'immobile agevolato risulterà (finalmente) esclusa da qualsiasi forma di tassazione. La novella non è di agevole applicazione. Tutti i soggetti interessati dovranno difatti monitorare la sorte del beneficio fiscale - che potrà essere oggetto di cessione anche in un secondo momento - tenendo in debita considerazione le possibili scelte parziali (il committente potrebbe decidere di fruire di una parte del beneficio nella forma di detrazione d’imposta e di un’altra parte nella forma della cessione del credito). I contribuenti che hanno già deciso di procedere alla vendita degli immobili oggetto degli interventi agevolati potranno tuttavia evitare l’applicazione del perfido aggravio procedendo alla stipula dell'atto notarile entro la data del 31 dicembre 2023. In tale ultima ipotesi difatti le cessioni effettuate dopo più di 5 anni dall’acquisto risulteranno comunque improduttive di plusvalenze tassabili mentre per le cessioni intervenute nel quinquennio "di osservazione" le spese sostenute potranno comunque essere computate ad incremento del costo fiscalmente rilevante (costo di acquisto + spese incrementative eventualmente già sostenute).