BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: BENEFICIARI E LAVORI AMMESSI
Con la pubblicazione della presente News è nostro intendimento fornire alla gentile utenza un quadro sinottico (ma completo) del bonus "barriere architettoniche 75%" al fine di definire compiutamente gli ambiti soggettivo ed oggettivo della detrazione fiscale istutuita dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) al fine di stimolare l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti e prorogata fino al 31/12/2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Si tratta difatti di un bonus edilizio che, opportunamente pianificato, può consentire di recuperare fiscalmente, nell'arco temporale di un quinquennio, il 75% delle spese sostenute per la realizzazione di numerosi interventi edilizi (anche combinati fra di loro) e che negli ultimi mesi sta suscitando il crescente interesse di imprese e proprietari di immobili da ristrutturare (oltreché dell’unico bonus edilizio che preveda attualmente, come vedremo, la possibilità generalizzata di optare per la cessione a terzi del credito fiscale riveniente ovvero per lo "sconto in fattura" ).
TIPOLOGIE DI IMMOBILI BENEFICIATI
Poiché la norma istitutiva non pone alcun vincolo di natura oggettiva al riconoscimento del beneficio rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari già esistenti e ricomprese in qualsiasi categoria catastale. Gli immobili c.d. "d'impresa", come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 444 del 6 settembre 2022, accedono al beneficio fiscale a prescindere dalla loro qualificazione contabile ("beni strumentali”, “beni merce" o “beni patrimoniali”).
TIPOLOGIE DI IMMOBILI NON BENEFICIATI
Considerato che danno diritto all’agevolazione le opere edilizia realizzate su “edifici già esistenti” la detrazione non spetta:
- per gli interventi effettuati in fase di costruzione degli immobili;
- per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione degli immobili;
- per gli interventi inquadrabili nella categoria “ristrutturazione edilizia” degli immobili con mantenimento della volumetria preesistente.
PRESENZA DI PERSONE DISABILI
Al fine di ottenere l’agevolazione in esame non è necessario che nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto dei lavori siano presenti perdone disabili.
SOGGETTI BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è molto estesa e comprende:
- le persone fisiche (compresi imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni);
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti collettivi che conseguono reddito d’impresa (società di persone, società di capitali, ecc.).
Resta inteso che, come precisato nella Circolare n. 17/E/2023, possono fruire della detrazione i soli soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Il bonus in esame spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Si tratta nello specifico di opere edilizie che possono essere realizzate - come detto - su qualsiasi tipologia di immobili (ivi comprese - senza alcun vincolo di subordinazione - le parti comuni di edifici condominiali e le singole unità immobiliari facenti parte del condominio) e riferibili a diverse categorie di lavori quali ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori):
- il rifacimento di scale ed ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione spetta inoltre:
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti;
- per le opere di completamento degli interventi agevolati quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico.
REQUISITI TECNICI DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI
Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi edilizi programmati devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
DEFINIZIONE DI "BARRIERE ARCHITETTONICHE"
Ai fini del predetto decreto si considerano barriere architettoniche (tra gli altri):
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Poiché la norma istitutiva non pone alcun vincolo di natura oggettiva al riconoscimento del beneficio rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari già esistenti e ricomprese in qualsiasi categoria catastale. Gli immobili c.d. "d'impresa", come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 444 del 6 settembre 2022, accedono al beneficio fiscale a prescindere dalla loro qualificazione contabile ("beni strumentali”, “beni merce" o “beni patrimoniali”).
TIPOLOGIE DI IMMOBILI NON BENEFICIATI
Considerato che danno diritto all’agevolazione le opere edilizia realizzate su “edifici già esistenti” la detrazione non spetta:
- per gli interventi effettuati in fase di costruzione degli immobili;
- per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione degli immobili;
- per gli interventi inquadrabili nella categoria “ristrutturazione edilizia” degli immobili con mantenimento della volumetria preesistente.
PRESENZA DI PERSONE DISABILI
Al fine di ottenere l’agevolazione in esame non è necessario che nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto dei lavori siano presenti perdone disabili.
SOGGETTI BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è molto estesa e comprende:
- le persone fisiche (compresi imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni);
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti collettivi che conseguono reddito d’impresa (società di persone, società di capitali, ecc.).
Resta inteso che, come precisato nella Circolare n. 17/E/2023, possono fruire della detrazione i soli soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Il bonus in esame spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Si tratta nello specifico di opere edilizie che possono essere realizzate - come detto - su qualsiasi tipologia di immobili (ivi comprese - senza alcun vincolo di subordinazione - le parti comuni di edifici condominiali e le singole unità immobiliari facenti parte del condominio) e riferibili a diverse categorie di lavori quali ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori):
- il rifacimento di scale ed ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione spetta inoltre:
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti;
- per le opere di completamento degli interventi agevolati quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico.
REQUISITI TECNICI DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI
Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi edilizi programmati devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
DEFINIZIONE DI "BARRIERE ARCHITETTONICHE"
Ai fini del predetto decreto si considerano barriere architettoniche (tra gli altri):
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
ESEMPI PRATICI
Si riporta di seguito una carrellata non esaustiva di esempi di barriere architettoniche che possono rilevarsi in qualsiasi tipoligia di edificio o abitazione:
- pavimentazioni strucciolevoli e non complanari tra loro;
- pavimentazioni con differenze di livello di tale rilevanza da costituire un ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote;
- carenza di spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- carenza di spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- carenza di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca;
- carenza di spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- carenza di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca;
- persiane o scuri non più raggiungibili per l’apertura e la chiusura;
- tapparelle o avvolgibili che hanno un peso che ne rende difficile il sollevamento;
- tapparelle o avvolgibili che hanno un peso che ne rende difficile il sollevamento;
- meccanismi di apertura e chiusura delle finestre non facilmente manovrabili;
- parti mobili di porte e finesetre non utilizzabili senza esercitare una forte pressioneporte delle stanze interne che hanno una dimensione limitata e/o con maniglie posizionate ad una distanza troppo elevata dal piano del pavimento;
- porte d’ingresso a 2 ante che danno difficoltà nell’aprire l’anta secondaria;
- parti mobili di porte e finesetre non utilizzabili senza esercitare una forte pressioneporte delle stanze interne che hanno una dimensione limitata e/o con maniglie posizionate ad una distanza troppo elevata dal piano del pavimento;
- porte d’ingresso a 2 ante che danno difficoltà nell’aprire l’anta secondaria;
- cabina dell'ascensore di dimensioni tali da non permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote;
- cabina dell'ascensore priva di sistema di apertura dotato di idoneo meccanismo per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta (come cellula fotoelettrica, costole mobili);
- cabina dell'ascensore dotata di bottoniera ad altezza non adeguata ad una persona su sedia a ruote e comunque di uso non agevole da parte dei non vedenti;
- cabina dell'ascensore dotata di bottoniera ad altezza non adeguata ad una persona su sedia a ruote e comunque di uso non agevole da parte dei non vedenti;
- cabina dell'ascensore priva di citofono e/o campanello d’allarme e/o di un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme e/o di una luce di emergenza.
- ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina dell'ascensore avente una profondità tale da non consentire le necessarie manovre d'accesso.
- ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina dell'ascensore avente una profondità tale da non consentire le necessarie manovre d'accesso.
MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO DI SPESA
Il bonus spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolato su di un ammontare complessivo della spesa non superiore a:
- Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Euro 50.000 per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (interventi realizzati su di un appartamento posto in condominio);
- Euro 40.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità, per gli interventi realizzati sulle parti comuni del medesimo;
- Euro 30.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità, per gli interventi realizzati sulle parti comuni del medesimo.
DELIBERAZIONI CONDOMINIALI
Dal 1° gennaio 2023, a norma della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 365, legge n. 197/2022), le delibere condominiali che approvano i lavori finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all'assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
UTILIZZO E TRASFERIBILITA' DELLA DETRAZIONE PER I SOGGETTI BENEFICIARI (FRUIZIONE DIRETTA)
Il bonus spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolato su di un ammontare complessivo della spesa non superiore a:
- Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Euro 50.000 per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (interventi realizzati su di un appartamento posto in condominio);
- Euro 40.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità, per gli interventi realizzati sulle parti comuni del medesimo;
- Euro 30.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità, per gli interventi realizzati sulle parti comuni del medesimo.
DELIBERAZIONI CONDOMINIALI
Dal 1° gennaio 2023, a norma della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 365, legge n. 197/2022), le delibere condominiali che approvano i lavori finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all'assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
UTILIZZO E TRASFERIBILITA' DELLA DETRAZIONE PER I SOGGETTI BENEFICIARI (FRUIZIONE DIRETTA)
La detrazione spettante può essere fruita dal "contribuente beneficiario" (ovvero dal soggetto che ha sostenuto materialmente la spesa) sotto forma di detrazione dall'imposta IRPEF dovuta e liquidata nella dichiarazione dei redditi personale in n. 5 (cinque) quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa. In caso di decesso del "contribuente beneficiario" la detrazione non utilizzata non si trasferisce agli eredi. In caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento la detrazione non si trasferisce all'acquirente ed il "contribuente beneficiario" potrà continuare a fruire delle quote di detrazione residue e non utilizzate.
RIPARTIZIONE DECENNALE DEL CREDITO
Al fine di evitare situazioni di "incapienza fiscale" ed agevolare così la fruibilità della detrazione, l’articolo 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 11 del 2023 ha introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, in virtù del quale il contribuente, relativamente alle spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ed in alternativa ai 5 anni previsti dalla norma introduttiva, potrà optare, con decorranza dal periodo d’imposta 2023, per la ripartizione del beneficio fiscale in n. 10 anni (ovvero in 10 rate annuali di identico ammontare). L’opzione è irrevocabile e dovrà essere esercitata nell’ambito del modello dichiarativo correlato al periodo d’imposta 2023 (UNICO 2024). Si evidenzia a quest'ultimo riguardo che, al fine di usufruire di questa possibilità, il contribuente dovrà accuratamente evitare di utilizzare nel contesto del modello UNICO 2023 la prima rata del beneficio maturato.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Come anticipato in premessa la normativa vigente, in presenza di interventi agevolati dal bonus barriere architettoniche ed in alternativa all'utilizzo diretto in dichiarazione, consente la possibilità di ottenere dal fornitore l'anticipazione del contributo maturato (c.d. "sconto in fattura") così come la possibilità di cederlo a terzi (con la prima cessione che può avvenire verso qualsiasi soggetto).
Fornitori e cessionari, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, possono pertanto utilizzare i crediti d’imposta acquisiti in compensazione con altr con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del soggetto beneficiario (e quindi in cinque rate annuali), con l'ulteriore possibilità, concessa dall’art. 9, c. 4, D.L. n. 176/2022 e regolata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132123/2023, di optare - per ciascuna rata di credito disponibile o parte di essa riferita a crediti derivanti dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 e con scelta irrevocabile da comunicarsi all'Agenzia delle Entrate attraverso la "Piattaforma cessione crediti" - per la ripartizione dell'utilizzo in n. 10 rate annuali. Fornitori e cessionari utilizzano a tal fine il modello F24 compilandolo come segue:
Fornitori e cessionari, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, possono pertanto utilizzare i crediti d’imposta acquisiti in compensazione con altr con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del soggetto beneficiario (e quindi in cinque rate annuali), con l'ulteriore possibilità, concessa dall’art. 9, c. 4, D.L. n. 176/2022 e regolata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132123/2023, di optare - per ciascuna rata di credito disponibile o parte di essa riferita a crediti derivanti dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 e con scelta irrevocabile da comunicarsi all'Agenzia delle Entrate attraverso la "Piattaforma cessione crediti" - per la ripartizione dell'utilizzo in n. 10 rate annuali. Fornitori e cessionari utilizzano a tal fine il modello F24 compilandolo come segue:
colonna anno: l'anno in cui è maturato il diritto all'utilizzo del credito;
colonna rateazione/regione/prov/mese rif.: da da non compilare;
codice tributo: uno dei seguenti codici tributo (a seconda della data di inoltro telematico delle relative comunicazioni ovvero della modalità di fruizione prescelta).
A) CODICE TRIBUTO 7707: “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - PER LE OPZIONI ESERCITATE FINO AL 31/03/2023”;
B) CODICE TRIBUTO 7717: “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020” - PER LE OPZIONI ESERCITATE FINO AL 31/03/2023".
C) CODICE TRIBUTO 7710: “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
D) CODICE TRIBUTO 7740: “SCONTO IN FATTURA – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – OPZIONI DAL 01/04/2023”
D) CODICE TRIBUTO 7740: “SCONTO IN FATTURA – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – OPZIONI DAL 01/04/2023”
E) CODICE TRIBUTO 7773: “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE”
Come previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 il fornitore concedente lo sconto in fattura, in alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, può cedere il bonus fiscale acquisito ad altri soggetti privati (persone fisiche, imprenditori individuali, liberi professionisti, società di capitali, ecc.) senza possibilità di ulteriore cessione (facoltà di scelta non concessa al "semplice" cessionario/acquirente). In entrambi i casi è fatta salva tuttavia la possibilità di due ulteriori operazioni di cessione del credito a condizione però che quest'ultime risultino effettuate a favore di soli soggetti “qualificati”, intendendosi per tali:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO
A decorrere dal giorno 27 maggio 2022 vige l'obbligo, per gli interventi edilizi di importo superiore ad Euro 70.000,00 (ivi compresi, se del caso, quelli preordinati all'eliminazione delle barriere architettoniche), di indicare nel contratto di appalto e nelle relative fatture che il datore di lavoro applica contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 43-bis Legge 234/2021), con obbligo di verifica a carico degli intermediari fiscali abilitati al rilascio del visto di conformità. L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicato nelle fatture emesse dal datore di lavoro non comporta tuttavia il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione degli interventi edilizi relativi