Prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di usufruire del superbonus 110% per le villette unifamiliari e le case a schiera delle persone fisiche anche nell’ipotesi in cui gli interventi «siano iniziati a partire dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data».
È una delle molte novità contenute nella circolare n. 33/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 6 ottobre 2022. Nello stesso documento di prassi l'Agenzia ha confermato ulteriormente che:
1) i pagamenti effettuati fino al 30 settembre 2022 sono irrilevanti ai fini della determinazione della quota del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022 quale precondizione necessaria all'ottenimento della suddetta proroga;
2) è «facoltà (e non obbligo)» includere nel computo dei lavori su cui effettuare il predetto calcolo del 30% «anche i lavori non oggetto del superbonus».