Il coacervo è l’istituto per il quale, quando tra uno stesso donante e uno stesso donatario intercorrono più donazioni, occorre tener conto, nelle donazioni successive, delle donazioni precedenti, al fine di verificare la residua capienza della franchigia esistente. In ambito d’imposta di successione, per stabilire le aliquote applicabili al valore dell’attivo lasciato dal de cuis, il principio tradizionalmente seguito dall’Agenzia delle Entrate, era quello di aumentare il valore dell’asse ereditario di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi in vita (c.d. riunione fittizia). Questo meccanismo è indubbiamente divenuto inadeguato con l’introduzione della tassazione proporzionale in luogo di quella progressiva.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22738/2020, ha ricordato che l’applicazione dell’aliquota fissa sulla quota di eredità esenta dall’obbligo di computare le donazioni anteriori ai fini del calcolo della franchigia dell’imposta sulle successioni. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per attribuire agli atti di liberalità una rilevanza fiscale postuma di erosione della franchigia stessa. Secondo la Suprema Corte, seguendo un orientamento già consolidato espresso nell’ordinanza 10255/2020, il computo delle precedenti donazioni, se al momento della loro adozione risultavano fiscalmente irrilevanti, risulta lesivo del principio di irretroattività della legge. Il sistema della riunione fittizia svolgeva una funzione antielusiva, per evitare che, attraverso la realizzazione di donazioni in vita, l’attivo ereditario venisse sottratto all’imposizione progressiva. Con l’intervenuta soppressione del sistema di aliquote progressive in ambito d’imposta di successione, deve infatti ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevedeva il cumulo del donato con il relitto al fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare.

Infine con la recente sentenza n.727 del 19/01/2021, la Corte ha inoltre chiarito che:
mentre il coacervo dell’imposta di successione è abrogato, nell’imposta sulle donazioni è ancora vigente;
non rientrano nel coacervo le donazioni operate quando l’imposta di donazione era stata soppressa, né quelle esenti da imposta di donazione;
ai fini dell’esclusione rileva sia l’esenzione vigente al momento della stipula del negozio sia quella vigente al momento del calcolo del coacervo.