Con la risposta a interpello 785/2021 le Entrate tornano sulla cessazione dell’attività e dei relativi adempimenti Iva connessi a corrispettivi che vengono pagati dopo tale cessazione. In particolare, affrontano il caso prospettato dagli eredi di un avvocato i quali, a distanza di oltre un anno dal decesso con chiusura della partita Iva, avendo riscontrato la presenza di posizioni creditorie residue e raggiunti gli accordi per i relativi pagamenti, chiedevano che la certificazione fiscale delle operazioni venisse realizzata con autofattura da parte dei clienti titolari di partita Iva e con rilascio di una ricevuta, a cura questa degli eredi, con indicazione anche dell’imposta, verso i privati/consumatori. Sul presupposto che il momento impositivo, collegato alle prestazioni rese dal professionista deceduto (fatto generatore dell’imposta), si identifica con il pagamento del corrispettivo, le Entrate hanno confermato che l’obbligo di fatturazione, in nome del defunto, si trasferisca in capo agli eredi e che questi ultimi dovranno pertanto chiedere la riapertura della partita Iva del professionista e fatturare tutte le prestazioni rese, comprese quelle verso i privati consumatori.