La circolazione dei beni donati non è materia che può essere contenuta nella legge di Bilancio: pertanto il 1° gennaio 2024 non avrà luogo la preannunciata entrata in vigore della norma che, innovando il Codice civile, avrebbe dovuto mutare il regime giuridico dei beni oggetto di donazione favorendone la circolazione al riparo da liti ereditarie (si veda News del 27/10/2023). Per questa ragione, il Senato, in sede di esame del Ddl di Bilancio 2024, ha stralciato l’ipotizzata norma con la quale si prefigurava l’abrogazione della possibilità per i legittimari del donante (coniuge, discendenti e, in mancanza di costoro, anche ascendenti) di richiedere all’acquirente del donatario la restituzione dell’immobile donato. L’introduzione di questa disciplina dovrà pertanto attendere un veicolo legislativo ad hoc, sempre che permanga la volontà del legislatore di darvi corso.
In base alla normativa oggi vigente, una volta accertato (mediante l’accoglimento della azione di riduzione) che una donazione lede il diritto di un legittimario a conseguire la sua quota di legittima, costui deve innanzitutto escutere il donatario e, in caso di escussione infruttuosa:
– il legittimario può rivolgersi (proponendo una specifica domanda in giudizio, denominata azione di restituzione) all’attuale proprietario del bene che fu oggetto di donazione (chiunque esso sia e anche se non sappia nulla della donazione intervenuta in passato) per ottenerne la restituzione o ricevere la soddisfazione del suo credito mediante il versamento di una somma di denaro;
– il bene che sia oggetto di restituzione viene automaticamente sottratto, per legge, a qualsiasi gravame che sia stato impresso dal donatario o da qualsiasi suo successivo avente causa: in sostanza, la banca perde l’ipoteca che sia stata iscritta sul bene in precedenza donato.
Questa disciplina, fino al 2005, si è resa applicabile a qualsiasi donazione fosse stata stipulata in precedenza senza limite di tempo e quindi anche se il decesso del donante fosse intervenuto decine di anni dopo la stipula della donazione lesiva della legittima. Per effetto del Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005, è stata però introdotta la limitazione, oggi vigente, in base alla quale l’azione di restituzione non si rende più esperibile una volta che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari.