Con la risposta ad interpello n. 367 del 7 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in tema di legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius.
L'art. 65, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato "Eredi del contribuente") prevede che gli eredi del de cuius rispondano in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, siano prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi dovranno poi trasmettere telematicamente la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
Ciò premesso, considerato che in base alla norma citata solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, l'Agenzia ritiene che il legatario, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius.
L'Ufficio ricorda in ogni caso che la notifica degli atti intestati al dante causa potrà essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso e che sarà comunque efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non avranno comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa (direttamente all'ufficio o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.