Spese sanitarie detraibili nell’anno in cui il Fondo paga direttamente la struttura sanitaria, se le quote di adesione al fondo sono indeducibili. Se, però, il pagamento avviene dopo il decesso del contribuente, la spesa non può essere detratta nell’ultima dichiarazione del defunto e nemmeno dall’Irpef degli eredi. La conferma arriva dalle Entrate che, con la risposta a interpello 43/2024, che nel riepilogare principi noti, tratta la questione - sinora poco esplorata - delle spese sanitarie del de cuius sostenute post mortem dagli eredi.
L’agenzia ricorda anzitutto che gli oneri vanno indicati nella dichiarazione dell’anno in cui sono stati pagati e documentati, anche se la prestazione è stata resa in un altro periodo d’imposta (da ultimo, circolare 14/E/2023). Nel caso oggetto di interpello il pagamento è avvenuto nell’anno successivo a quello del decesso: le spese non possono essere quindi detratte nella dichiarazione dell’anno precedente, presentata dagli eredi per conto del defunto. L’Agenzia, pur non affermandolo espressamente, parrebbe tuttavia sottendere che non possano detrarre la spesa nemmeno gli eredi (nella propria dichiarazione per l’anno in corso). Ed in effetti l’articolo 15 del Tuir consente la detrazione per le spese sanitarie per conto di altri soggetti solamente in ipotesi specifiche e limitate: quelle relative a familiari a carico, e quelle per patologie esenti dal ticket di familiari, anche non a carico, ma per la sola parte incapiente nella loro dichiarazione. Fuori da tali due ipotesi, non pare consentito detrarre spese sanitarie - ancorché rimaste a proprio carico - per prestazioni rese ad altri soggetti. Già in passato l’Agenzia aveva del resto escluso la delazione ereditaria dei bonus fiscali al fuori dei casi espressamente previsti per legge (interpello n. 192/2023).