Fattispecie spesso trascurata dalla letteratura italiana, sebbene la dottrina comparatista vi abbia dedicato attenzione e nonostante se ne trovi trattazione in precedenti stranieri, risulta del tutto emarginata nei trust interni rispetto alla centralità conferita alle figure del beneficiario di capitale o di reddito.

Parte di questa responsabilità è imputabile all’attenzione riposta dall’amministrazione finanziaria su queste figure, esaminandone le ricadute fiscali e facendo sì che, a cascata, un’elevata percentuale di trust italiani dedichino più clausole alla disciplina di queste fattispecie (a volte caoticamente) ma non parola sui diritti e poteri del beneficiario finale. Le conseguenze possono essere dolorose, come dimostra un provvedimento del Tribunale di Campobasso del 12 agosto 2022 arrivato persino a negare, in pendenza del trust, il diritto di rendiconto ai beneficiari finali, assumendo che sarebbe sorto solo alla cessazione del trust.
Se per un verso l’errore in diritto è eclatante, con grave violazione dei diritti dei beneficiari finali, per altro verso si può pensare che dipenda da una scarsa comprensione di questa figura, generalmente riscontrabile. Vi sono alcuni diritti riconosciuti dal diritto dei trust a tutti i beneficiari, a prescindere dalla specifica posizione loro riconosciuta dall’atto istitutivo.
Il primo è il diritto di informazione, ossia l’ineludibile diritto del beneficiario di sapere del trust istituito in suo favore perché, come precisa l’equity, solo così il beneficiario potrà tutelarsi rispetto al trustee. Chi omettesse di informare il beneficiario, potrà dunque essere chiamato a risponderne.
Il secondo è il diritto di rendiconto che non può essergli negato, sebbene sia modulabile in base al contenuto della posizione beneficiaria e al tenore dell’obbligazione fiduciaria conferita dal disponente, al trustee.
Se questi sono diritti di portata generale, più pregnanti risultano quelli in capo al beneficiario finale che, godendo dell’aspettativa di percepire l’intero fondo, è in tesi legittimato, non solo a sindacare sull’impiego di reddito o capitale che risultasse a nocumento dei suoi diritti ma, se titolare di una posizione absolutely entitled su una quota definitiva del Fondo, o su beni specifici, potrà persino chiedere l’anticipata assegnazione della sua quota.
Occorre allora comprendere in dettaglio cosa implichi la previsione di una posizione beneficiaria finale, per prevenire inaspettate conseguenze a carico dei solo beneficiari di reddito o di capitale. Estrema cura ed attenzione dovrà quindi riporsi nella stesura degli atti istitutivi, avendo quale unico faro guida il contenuto dell’obbligazione fiduciaria conferita al trustee e gli intendimenti perseguiti dal disponente con tale conferimento.