Alla lista di casi in cui trust istituiti all’estero sono stati considerati dalle Entrate interposti ai fini fiscali (ai sensi dell’articolo 37, terzo comma, del Dpr 600/1973) si aggiungono quelli analizzati nella risposta 251 del 2023. Il caso si riferisce a due diversi trust. Il primo, individuato come «Family Trust», istituito dal disponente mentre era in vita; il secondo, «Testamentary Trust», istituito con testamento dello stesso disponente del family trust. Entrambi i trust sono stati considerati fiscalmente interposti soprattutto per il fatto che due dei tre figli del disponente, nominati esecutori testamentari sono divenuti titolari della società che svolgeva il ruolo di trustee. Oltre ad essere, insieme al terzo fratello, beneficiari del trust.
Al di là della condivisibile qualificazione dei trust la risposta è utile perché riepiloga gli adempimenti connessi alle imposte dirette e al monitoraggio fiscale nei casi di interposizione di trust, quando interviene il decesso del disponente: viene difatti ricordato che, siccome l’accettazione dell’eredità produce i propri effetti dalla data di apertura della successione, la qualità di erede retroagisce a tale data e che pertanto, gli eredi, sotto il profilo fiscale:
1) devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 187 Tuir, il reddito dei cespiti ereditari per ciascun periodo d’imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione. Nell’ambito delle imposte sui redditi, si ricorda che la risposta 111/2020 ha chiarito che le opzioni per il regime del risparmio amministrato e gestito esercitate dal trustee di trust interposto hanno effetti nei confronti del disponente circostanza di cui deve essere informato l’intermediario;
2) devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi anche per la frazione di periodo d’imposta intercorrente fra data del decesso e la fine dell’anno;
3) devono liquidare l’Ivie e l’Ivafe per lo stesso periodo. È indirettamente confermato che l’obbligo di corrispondere l’Ivie e l’Ivafe da parte di beneficiari di trust sia circoscritto al caso in cui il trust sia interposto; altrimenti i due tributi sono dovuti dal trust, qualora sia residente, a prescindere dal fatto che sia opaco o trasparente.
È utile anche la conferma che nel caso in cui debbano essere dichiarati i redditi di fonte estera prodotti attraverso il trust interposto e tassati all’estero in capo a quest’ultimo, l’interponente ha diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva dal trust in proporzione al reddito dichiarato pro quota dall’interponente. In questo senso, è confermata la risposta 282 del 2022, caso in cui il soggetto interposto era una società estera.
12
Set
2023