La locazione anche solo parziale di un immobile caduto in successione fa perdere il diritto agli eredi di fruire delle eventuali rate residue dei bonus edilizi maturati in capo al de cuius. È la conferma che giunge con la pubblicazione dell'interpello n. 594/2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate, facendo il punto sul trasferimento dei bonus fiscali dopo la morte del loro beneficiario, rammenta che:
- come statuito dal comma 8 dell’articolo 16­ bis del Tuir e come precisato dalla circolare 28/E del 2022 «in caso di decesso dell’avente diritto, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile» ovvero a chi abbia la disponibilità del bene, «potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri ed a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo abbia adibito l’immobile ad abitazione principale»;
- in applicazione logico sistematica del summenzionato principio, qualora l'immobile venga locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, «non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre»;
- la condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità «ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione» conseguendone che l'erede non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente (perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione anche solo parzialmente), potendo comunque beneficiare delle eventuali rate residue di compentenza al termine del contratto di locazione o del contratto di comodato.