La legge “Dopo di noi” (legge n. 112/2016), emanata al fine di favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone affette da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992, disciplina espressamente la possibilità di istituire in favore di tali soggetti trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione. Con l’intento di promuovere il perseguimento di tali finalità assistenziali il legislatore ha concesso a tali istituti una serie di sgravi fiscali prevedendo in modo specifico che:

- i beni apportati al trust siano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni purché siano rispettate specifiche condizioni sostanziali e formali previste dalla stessa legge e che il trust persegua finalità assistenziali;
- i trasferimenti di beni e diritti a favore del trust vengano assoggettati ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- le suddette agevolazioni si applichino anche nel caso in cui il patrimonio residuo oggetto di trust venga ritrasferito al disponente nel caso di premorienza del beneficiario.
In tale contesto si è inserita la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate, nel fornire le linee guida per l’imposizione fiscale del trust e recependo al suo interno i numerosi contributi pervenuti dagli studi professionali e dalle associazioni di categoria, ha confermato quello che era già l’orientamento prevalente ribadendo che:
- in caso di "retrocessione” dei beni al disponente questi restano assoggettati solamente alle imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa (la retrocessione difatti non è che un evento automatico che si verifica a seguito della cessazione del trust, per cui al venir meno del vincolo di destinazione il bene ritorna nella sfera del disponente, senza realizzare un incremento di ricchezza effettivo);
- l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si estende anche agli atti mortis causa con cui si apportano beni al trust, in ragione del dettato normativo dell’art. 6, legge n. 112/2016 che fa riferimento genericamente solo ai beni e i diritti trasferiti al trust, senza specificare con che tipologia di atto vengano apportati e richiama l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 che si riferisce indistintamente sia agli atti inter vivos che mortis causa;
- tali disposizioni trovano applicazione anche laddove gli apporti al trust avvengano in maniera frazionata o venga trasferita solo la nuda proprietà di un bene.
- gli atti a titolo oneroso compiuti dal trustee sono sempre assoggettati alle imposte ipo-catastali e di registro in misura fissa, sempre in virtù del generico dettato normativo dell’art. 6 della legge n. 112/2016 che omette ogni specifico riferimento ad atti a titolo gratuito e/o oneroso (tale interpretazione - che si pone d'altronde nel rispetto della ratio della norma che mira ad agevolare fiscalmente i trasferimenti finalizzati alla tutela delle persone affette da disabilità grave - è stata in realtà estesa anche alle altre tipologie di trust determinando un generale principio di imposizione al momento di assegnazione di tali beni o diritti ai beneficiari, sulla base del principio per cui ad essere tassato deve essere l’effettivo incremento di patrimonio ottenuto dal ricevente).