Il curatore dell’eredità giacente non riveste la qualità di erede pertanto non è tenuto al versamento dell’imposta di successione. Lo chiarisce la Cgt Lombardia con la sentenza 270/6/2024. La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro la sentenza di primo grado che annullava un avviso di liquidazione in precedenza notificato a un contribuente nella sua qualità di curatore dell’eredità giacente. L’amministrazione finanziaria ingiungeva il pagamento dell’imposta di successione al curatore relativamente ai beni facenti parte del compendio ereditario da esso amministrato. L’Agenzia ricorreva in secondo grado deducendo la necessità di effettuare un azione diretta ad una riscossione della somma dovuta a titolo di imposta di successione, dovuta dal contribuente quale curatore di un eredità giacente. Tale posizione era già stata espressa attraverso la risposta a interpello 587/2021 che parificando le posizioni di curatore ed erede sosteneva la tesi dell’obbligo a carico del primo di versare l’imposta di successione.
La tesi rappresentata da parte dell’amministrazione finanziaria viene comunque ritenuta infondata da parte dei giudici tributari. L’amministrazione finanziaria sosteneva la presenza dell’obbligo di versamento dell’imposta di successione sulla base di un integrale parificazione tra le posizioni di curatore dell’eredità giacente e quella di erede discendendone un’identità di obblighi in materia tributaria. Ben diversa è invece la posizione dei giudici tributari che propendono, per la diversità tra le due posizioni. Al curatore, infatti, spetta semplicemente una mera detenzione dei beni facenti parte del compendio ereditario dei quali non può in ogni caso liberamente disporre. L’autorità giudiziaria esercita infatti un potere di direzione e controllo sulla sua attività del curatore e può addirittura in determinati casi disporre la revoca del soggetto preposto all’incarico. Ulteriore constatazione può essere svolta circa il carattere dell’ufficio del curatore dell’eredità giacente che presenta un indubbio carattere privatistico ed è semplicemente finalizzato ad attribuire ad un soggetto comunque estraneo al nucleo familiare un potere di gestione temporaneo dei beni facenti parte del compendio al fine di evitarne la dispersione o comunque la riduzione.
Da tale diversità strutturale tra le due figure non può che derivare un trattamento fiscale diverso anche per quel che riguarda il pagamento dell’imposta di successione. Tale onere fiscale, infatti, trova il proprio presupposto nel ricevimento da parte di un soggetto legato da un particolare rapporto con defunto di uno o più beni in eredità tale fatto giuridico sicuramente configurabile nei confronti di un erede non si verifica tuttavia nei confronti del curatore di una eredità giacente. Quest’ ultimo, infatti anche se titolare di un potere di effettuarne la gestione non ne acquisisce una effettiva disponibilità restando di fatto esterno alla titolarità del patrimonio da gestire.