La tassazione delle donazioni indirette prevede le seguenti (importantissime) eccezioni:

1) donazioni indirette collegate ad atti soggetti a registrazione: non sono tassabili se stratta di atti aventi a oggetto immobili o aziende per i quali siano dovute l’imposta sul valore aggiunto o l’imposta di registro;

2) donazioni indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione: sono tassabili nel solo caso siano volontariamente registrate oppure se si tratti di donazioni “confessate” dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi e abbiano un valore superiore ad Euro 180.760,00.

È quanto conferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11832, con la quale la giurisprudenza di legittimità si occupa per la prima volta in modo sistematico della tassazione delle donazioni indirette, vale a dire tutti quegli atti, diversi dalla donazione “formale” ( quella stipulata con atto notarile) che provocano lo stesso effetto di una donazione formale (ovvero la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario: caso “classico” è quello del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un appartamento).

Quanto al predetto “collegamento” (caso 1) la Cassazione afferma che il medesimo non deve necessariamente derivare da una dichiarazione resa dal contribuente nell’atto collegato alla donazione indiretta e inerente l’effettuazione della donazione stessa. Il collegamento in questione può dunque essere desunto «anche sulla base di elementi oggettivi, quali, ad esempio, un bonifico bancario effettuato all’acquirente da un suo familiare in prossimità del rogito notarile oppure l’utilizzo di assegni riferibili a conti correnti familiari dell’acquirente».

Con questa decisione la Cassazione aderisce dunque alla opinione prevalente in dottrina secondo la quale la donazione indiretta non risultante da un atto soggetto a registrazione non è tassabile in sè e per sé, ma solo se il contribuente lo vuole (ovvero mediante registrazione volontaria allo scopo - ad esempio - di poterla enunciare nel contesto di un futuro accertamento).