Lo schema di Dlgs di revisione del contenzioso tributario, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ed attuativo della Delega fiscale, estende a tutte le fasi processuali la tutela cautelare. Di conseguenza, entrambe le parti (contribuente e amministrazione finanziaria) potranno presentare istanza di sospensione degli effetti della sentenza sia in fase d’appello sia in pendenza di ricorso in Cassazione, quando vi sia il concreto rischio che dalla sentenza stessa possa scaturire un danno. In particolare, il contribuente potrà chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza dei presupposti della sussistenza di un danno grave e irreparabile. Entrambe le parti, quindi anche l’amministrazione finanziaria, potranno chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado che di appello. Le nuove norme si applicano anche per i giudizi in corso, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.