Per costante giurisprudenza civilistica dei Giudici di legittimità (dalla pronuncia 1483/1969 alla 14482/2017 della Cassazione) il legato di somme di denaro, disposto senza la puntuale correlazione tra le somme attribuite e le giacenze disponibili sui correnti bancari del defunto al momento del decesso, è da intendersi come legato di cose determinate solo nel genere .

Non vi è pertanto da meravigliarsi se la Cassazione, con la pubblicazione della recente ordinanza n. 19906/2022 (e sposando la recente linea interpretativa dall’agenzia delle Entrate, resa a proposito di un caso simile con la risposta a interpello 577 del 3 settembre 2021), abbia risolto la questione controversa confermando come tale specifica figura di legato sia valida in ogni caso, in base all’articolo 653 Codice civile, sia che il patrimonio ereditario di tali cose ne comprenda al momento dell’apertura della successione, sia che non ne comprenda affatto. Pertanto nell’ipotesi in cui non sia rinvenibile, nel testamento, una chiara indicazione da parte del testatore, circa il fatto che egli intendeva riferire l’oggetto dei legati alle sole disponibilità esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte, ne viene che i legati pecuniari restano sempre validi e costituiscono un diritto di credito che i beneficiati possono vantare verso il patrimonio relitto. In conseguenza di ciò, il valore dei legati di genere concorre a determinare il valore globale netto dell’asse ereditario, su cui si calcola l’imposta di successione in base agli articoli 8 e 43 del Dlgs 346/1990 (Tus), quali grandezze aventi segno positivo (come gli altri beni e diritti che compongono il patrimonio ereditario).

I legati di genere restano così esposti all’imposta di successione, a prescindere dal fatto che essi siano stati in concreto soddisfatti mediante il disinvestimento, dal patrimonio, di titoli di stato esenti, il cui eccezionale regime di detassazione non transita anche al denaro ricavato dalla loro riscossione.