La legge italiana non prevede regole specifiche per la trasmissione mortis causa delle entità del mondo virtuale. Il Consiglio Nazionale del Notariato prova quindi a colmare questo vuoto normativo con una nutrita serie di interessanti suggerimenti contenuti nello Studio n. 1/2023 intitolato “Eredità digitale: inquadramento generale”, approvato dalla Commissione Informatica il 19.10.2023. Lo Studio, partendo dalla richiamata constatazione, evidenzia come la normativa attuale, non contenendo appunto una risposta unitaria al tema della successione degli asset digitali, costringa i soggetti interessati ed i professionisti della materia a cercare le soluzioni ai problemi delle eredità digitali, di volta in volta, nel diritto delle successioni, nel diritto della privacy, nel diritto d'autore, nell'informatica giuridica e nel diritto dell'informatica. La materia necessiterebbe invece di una disciplina complessiva, a partire dalla individuazione delle entità dell'ambiente digitale, che costituiscono beni che possono essere inseriti nel cosiddetto asse ereditario (digitale) e passare in successione agli eredi o legatari. Al riguardo, lo studio passa quindi in rassegna i casi seguenti, suggerendone la corretta collocazione ereditaria:
- ACCOUNT: tecnicamente, non è un bene digitale e non può entrare nella successione;
-CREDEN ZIALI E PASSWORD: non sono beni digitali, essendo, invece, chiavi virtuali, di accesso a un contenuto secretato, con funzione identificativa e protettiva;
-CREDEN ZIALI E PASSWORD: non sono beni digitali, essendo, invece, chiavi virtuali, di accesso a un contenuto secretato, con funzione identificativa e protettiva;
- BENI DIGITALI PIRATATI: non formano oggettto di successione;
- CONTENUTI DIGITALI CONCESSI IN LICENZA: non formano oggetto di successione (per mancanza di titolarità, in capo al defunto, sulla copia del programma licenziato);
- ACCOUNT DI FIRMA ELETTRONICA E DI IDENTITA' DIGITALE: non formano oggetto di successione (connotati da elementi di intima personalità che si estinguono difatti al momento della morte del proprio titolare);
- CRIPTOVALUTE: sono assets finanziari digitali e sono, quindi, beni digitali mobili: possono essere oggetto di detenzione diretta (custodite in wallet le cui chiavi di accesso sono nella sfera di competenza del titolare) ovvero di detenzione indiretta (attraverso fondi comuni di investimento o altri intermediari professionali);
- CONTI ON-LINE: sono una mera estensione virtuale di un conto reale e, pertanto, seguono le ordinarie regole della successione.