"Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale." Cambiano le modalità di calcolo delle imposte di successione donazione Le nuove indicazioni delle Entrate, attese dagli operatori e contenute nella Circolare omnibus n. 34/E del 20 ottobre 2022, varranno per coloro che non ha già liquidato l'imposta basandosi sulle vecchie indicazioni. L'intervento sull'imposizione dei trust tiene conto degli orientamenti maturati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Ai fini della liquidazione delle imposte tutto ciò si traduce in un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell'atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto impositivo nel senso delineato dall'orientamento della Corte di Cassazione. Di più, l'Agenzia chiarisce che «Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica. Tale soluzione», continua la circolare, «è coerente con le disposizioni dell'articolo 20 del dpr. 131/86 che prevede che «L'imposta è applicata secondo […] gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione […]. Resta in ogni caso impregiudicato», avverte, «il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l'effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati». Per quanto riguarda la liquidazione di imposta, l'Agenzia precisa che si dovrà tenere conto delle franchigie in vigore e dei rapporti di parentela. In particolare, nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l'aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro; nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l'aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro; nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l'aliquota applicabile è quella dell'8%. L'agenzia specifica che per chi ha già versato, basandosi sul precedente orientamento, imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni odiritti al trust, tali versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario. Quello che l'Agenzia definisce esaurimento della fattispecie vale a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto: i medesimi beneficiari; i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.

.