L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 525 del 26 ottobre 2022, in tema di agevolazione "prima casa" e rinuncia al diritto di abitazione. Ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile (rubricato "Atti che devono farsi per iscritto"), la rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Tale atto va, altresì, trascritto ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, del codice civile (rubricato "Atti soggetti a trascrizione"), in quanto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare. Sotto il profilo fiscale, l'atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato " trasferimento", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che dispone si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. Come afferma, inoltre, la Corte di Cassazione, con ordinanza 28 gennaio 2019, n.2252, ai fini fiscali, pertanto, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale. Pertanto, la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'articolo 1 della Tariffa, allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e del 2 per cento, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto. L'agevolazione "prima casa" non risulta comunque applicabile agli "atti a titolo gratuito", posto che la norma di cui al citato articolo 69 si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da "successioni o donazioni" e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva