L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 275086 del 25 luglio 2023, ha aggiornato sia il modello di dichiarazione di successione che le domande di volture catastali. Il periodo transitorio previsto dal provvedimento prevede che fino al 26 ottobre si potrà ancora utilizzare il “vecchio” modello (quello approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 28 dicembre 2017). Dal giorno seguente tuttavia (27 ottobre 2023) sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli. Il restyling si è reso necessario al fine di accogliere novità di legge (agevolazioni “prima casa”) e novità della giurisprudenza (legato di genere).
Novità di legge
Il decreto Sostegni-bis ha previsto una agevolazione in caso di acquisto di un’abitazione con i requisiti “prima casa” da parte di giovani di età inferiore a 36 anni, che abbiano un Isee non superiore a 40mila euro (articolo 64, commi 6-11, Dl 73/2021; circolare 12/E/2021).
L’agevolazione – che si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (secondo la proroga disposta dall’articolo 1, comma 74, lettera c), legge di Bilancio 2023) - consiste:
a) nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale);
b) nell’attribuzione, per gli atti imponibili ad Iva, in un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
c) nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Come detto nel punto sub b), l’articolo 64, comma 7 del decreto Sostegni-bis dispone che, ove l’atto di acquisto risulti imponibile ad Iva (ad esempio, un appartamento nuovo acquistato presso l’impresa costruttrice), agli acquirenti under 36 spetta «un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto».
Detto credito d’imposta – che è subordinato sia al limite di età e al limite di reddito anzidetti, si cumula con l’esenzione dalle imposte d’atto, e non può essere rimborsato - può essere utilizzato:
• in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
• in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto (nel modello Redditi PF 2023, quadro CR, sezione VI ovvero modello 730/2023, rigo G8);
• in compensazione con il modello F24, riportando il codice tributo “6928” istituito con la risoluzione agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021, n. 62/E.
Poiché il credito d’imposta (derivante da un acquisto di “prima casa” soggetto ad Iva) può essere scomputato dall’imposta di successioni e donazioni, il legislatore ha dovuto mettere mano al modello aggiornando il quadro EH, sezione III, relativa alle dichiarazioni sostitutive da rendere, della dichiarazione afferente la richiesta di utilizzo del credito d’imposta derivante dall’acquisto agevolato “prima casa” per i giovani under 36 di cui al citato articolo 64, comma 7, con riguardo all’Iva corrisposta per tale acquisto (Iva con aliquota al 4%).
Novità di giurisprudenza
Il nuovo modello di dichiarazione di successione (v. allegati 1 e 2 del provvedimento dello scorso luglio) è stato adeguato ai recenti chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 6 luglio 2023, n. 19/E (che supera quanto affermato con la risposta a interpello 577/2021) in merito al trattamento fiscale del “legato di genere” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Va rammentato preliminarmente che il legato di genere ha ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede / altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 8, comma 3, Dlgs 346/1990, prevede che «il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati». Questa disposizione, fino a poco tempo fa, non era stata ritenuta applicabile ai legati di genere, dato che la giurisprudenza li riteneva debiti dell’erede (e che quindi non gravavano sul valore dell’eredità). Il documento di prassi citato fornisce precisazioni in merito a:
1) tipologie di legato (legato di specie, come l’attribuzione di un dato oggetto, e legato di genere, come l’attribuzione di una determinata somma di denaro);
2) orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie. Secondo consolidata giurisprudenza, il legato pecuniario è un legato di genere: «il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte» (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 1969, n. 1483);
3) quadro normativo fiscale;
4) recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria;
5) assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie. Su questo tema, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale, l’Amministrazione finanziaria precisa che, ai fini dell’imposta di successione, il legato di genere, proprio come il legato di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie, anche, se, dal punto di vista civilistico, si tratta di un debito dell’erede e non di un debito dell’eredità;
6) contenzioso pendente, sulla considerazione che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (si vedano, ad esempio, le pronunce 24421/2020 e 19906/2022) comporterebbe una duplicazione di tassazione (in capo all’erede, per effetto della mancata deduzione dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie, e in capo al legatario ai sensi dell’articolo 36, comma 5, Dlgs 346/1990), situazione non in linea con i «principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario». Nello specifico, l’ordinanza della Corte di Cassazione 24421/2020 ha precisato che «come si evince dal Dlgs 346/1990, articolo 8, comma 3, il legato, in consonanza con le proprie caratteristiche strutturali, rileva di per sé, nel senso che, per gli eredi, la base imponibile dell’imposta di successione è costituita dal valore netto dell’asse. Il valore ereditario (ivi compreso il valore della quota) è quindi determinato al netto dei legati. A tale regola non si sottrae, ha precisato la Corte, anche il legato di quantità (o di genere), che, a differenza del legato di specie, possiede effetti obbligatori, nel senso che non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, sebbene conferisca, in capo al legatario, un diritto di credito nei confronti dell’onerato, sicché anche il legato pecuniario, a fini fiscali, deve essere escluso dal valore dell’asse, ma va distinto dalle passività deducibili, atteso che in questa categoria sono compresi i debiti del defunto, esistenti alla data di apertura della successione, e le spese mediche e funerarie, ai sensi del Dlgs 346/1990, articoli 20 e ss. (così Cass., Sez. 5, n. 8195 dell’11 aprile 2011)». Dal che, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità /quote ereditarie.
A tal fine nel quadro ED del modello - che accoglie le passività deducibili dall’eredità / quote ereditarie (come i debiti del defunto, le spese mediche, quelle funebri, ecc.) - si indica il codice 11 dalla cui descrizione è stato espunta la precisazione secondo cui dagli oneri deducibili è escluso il “legato di cosa genericamente determinata”.
Altre novità del modello
Segnaliamo infine le ulteriori novità del modello previste dal citato provvedimento:
• aggiornamento dell’informativa sulla privacy;
• introduzione dell’indirizzo Pec nella Sezione “Riservato a chi presenta il modello” del Frontespizio;
• la descrizione del rigo EG11 (che si utilizza per allegare la documentazione relativa a talune agevolazioni, come quelle riferite ai beni culturali e alle aziende ovvero per fruire della riduzione relativa a beni dichiarati in precedenti successioni entro 5 anni) e nel quadro EH (dichiarazioni sostitutiva ed estremi di registrazione delle donazioni) è stata integrata con la dicitura “donazioni”;
• aggiornamento con la dicitura “donazioni” dei campi dedicati all’indicazione del “valore precedenti successioni / donazioni, riduzioni articolo 25, comma 1”, da compilare se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione / donazione e riguarda lo stesso bene o parte di esso. Nella Sezione “devoluzione”, va indicato il relativo codice in ragione degli anni trascorsi dalla precedente successione / donazione.
Novità delle istruzioni alla compilazione
• si chiarisce che le ricevute telematiche sono disponibili nella Sezione “Ricerca ricevute” dell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia, mentre la ricevuta di regolarità a cui è allegata la copia semplice della dichiarazione presentata e l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, qualora richiesta in dichiarazione, sono rese disponibili nella Sezione “Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia” alla voce “Ricerca documenti”;
• viene precisato che la dichiarazione va presentata, oltre che in caso di fallimento, in caso di liquidazione giudiziale in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale (o di fallimento) intervenuta entro i successivi 6 dal decesso; in tal caso la dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla data di chiusura della stessa (o del fallimento);
• nel quadro EA è prevista la possibilità di rinunciare all’eredità, barrando l’apposita casella (campo 3 “Rinuncia”). In particolare, la casella va barrata se il soggetto indicato nel corrispondente rigo, che ha diritto all’eredità, rinuncia alla stessa. Le istruzioni aggiornate precisano che se tale soggetto è beneficiario dell’eredità per “rappresentazione”, in quanto, ad esempio, il rappresentato ha rinunciato all’eredità, la casella non va barrata;
• nelle istruzioni del campo “Determinazione rendita” (campo 24) del quadro EC, da compilare esclusivamente nel caso in cui nella visura catastale l’immobile risulta con rendita proposta, non è più specificato che se l’Ufficio del Territorio rettifica la rendita proposta entro 12 mesi, la rettifica opera ex tunc;
• con riferimento ai codici “grado di parentela” tra la persona a cui sono devoluti i beni ed il defunto, da indicare a campo 4 del quadro EA (ad esempio, “01” per il “coniuge”, “02” per il “figlio/a”), è stato introdotto il nuovo codice 15A “coniuge di nipote (figlio/a di fratello/sorella)”.