La Repubblica di San Marino è un Paese extracomunitario in quanto non fa parte del territorio dell’Unione Europea. Pertanto, l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da San Marino costituisce una vera e propria importazione, con inapplicabilità delle norme sulle operazioni intracomunitarie.
La materia è disciplinata dall’art. 71, D.P.R. n. 633/1972, in base al quale alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino e ai servizi connessi si applicano le disposizioni degli articoli 8 (cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali) del D.P.R. n. 633/1972, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, in base ad accordi tra gli Stati (D.M. 21 giugno 2021). Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino (importazioni) i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato (cessionari stabiliti in Italia) sono tenuti al pagamento dell'IVA mediante il meccanismo del reverse charge (autofattura, art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) ovvero con una modalità alternativa prevista dal D.M. 21 giugno 2021.
Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono eseguiti in via elettronica, secondo le modalità stabilite con il D.M. 21 giugno 2021 e con le regole tecniche fissate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino (importazioni), l’operazione è soggetta ad IVA in Italia se acquirente è un soggetto passivo nazionale.
Sono previste due modalità alternative per l’applicazione dell’IVA:
1) pagamento dell’IVA al fornitore sanmarinese, che la versa all’erario italiano;
2) pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente soggetto passivo nazionale con il sistema del reverse charge (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
In entrambi i casi, l’operatore economico sanmarinese, munito di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione (documento “necessario”, cfr. risposta a interpello 20 giugno 2023, n. 356), emette fattura elettronica che viene trasmessa dall'ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale la recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute (art. 6, D.M. 21 giugno 2021).
In caso di emissione della fattura elettronica con applicazione dell'IVA, il cessionario (acquirente soggetto passivo nazionale) paga l’IVA al cedente che la versa all'ufficio tributario di San Marino il quale, entro 15 giorni, la riversa al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, cfr. art. 1.4. del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021) e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti ai versamenti.
Il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario. L'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; “quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta”, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.
In caso di emissione della fattura elettronica senza indicazione dell’IVA, l’acquirente italiano soggetto passivo d’imposta, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, è tenuto ad assolvere l'imposta con il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta.
In particolare, il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sanmarinese deve “trasmettere a SdI un file con tipo documento TD19 compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità” (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, risposta 2.7), al fine di integrare la fattura emessa dal fornitore sanmarinese in formato elettronico (vedi “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate, pag. 14).

L'operatore economico nazionale annota le fatture sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti (rispettivamente, articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972), secondo le modalità e i termini stabiliti da tali norme. Le cessioni di beni provenienti da San Marino e introdotti nel territorio dello Stato si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto). Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto). Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. La detrazione dell’IVA relativa all’operazione di introduzione di beni nel territorio nazionale viene effettuata secondo le tempistiche previste dagli articoli 19 e 25, D.P.R. n. 633/1972, tenendo presente che in caso di fattura emessa dall’operatore Sammarinese con applicazione dell’IVA il cessionario nazionale potrà operare la detrazione solo dopo che il competente Ufficio delle entrate avrà reso noto telematicamente l’esito positivo del controllo.

La differenza tra le due modalità di assolvimento dell’imposta per gli acquisti da operatori sanmarinesi è di natura contabile e finanziaria. Utilizzando la metodologia del reverse charge, difatti, l’acquirente nazionale non anticipa l’IVA al fornitore sanmarinese perché annota l’autofattura sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti, compensando di fatto l’IVA a debito e quella a credito, a meno che non si tratti di un soggetto a detrazione esclusa o limitata ovvero di beni ad IVA indetraibile.
Dal punto di vista amministrativo-contabile la procedura del reverse charge comporta l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica mentre in caso di emissione della fattura con IVA l’acquirente nazionale è comunque tenuto alla registrazione del documento e per la detrazione dell’imposta deve attendere che l’esito positivo del controllo da parte della Direzione provinciale dell’Agenzia di Pesaro-Urbino sia reso noto telematicamente sul portale dell’Agenzia.


18 Mar 2024