Per il solo anno d'imposta 2023 i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni potranno assoggettare una parte del proprio reddito alla c.d. flat tax incrementale (introdotta dai commi 55 e seguenti della legge 197/2022). Questo particolare regime prevede che, sulla base imponibile determinata come differenza tra il reddito 2023 ed il reddito più elevato tra quelli conseguiti nel triennio precedente (2020-2021-2022) maggiorato del 5% e fino ad un ammontare massimo di Euro 40.000,00, si applichi una imposta sostitutiva del 15% mentre sulla restante parte del reddito imponibile si continuino ad applicare l’Irpef e le addizionali con le regole ordinarie.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E/2023 risultano esclusi dal regime agevolativo della Flat tax incrementale:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”:
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
l’accesso al beneficio fiscale in esame è infine precluso a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
l’accesso al beneficio fiscale in esame è infine precluso a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Nel modello UnicoPF 2024 le predette novità sono state recepite nel sezione II del quadro LM. Quest'ultima dovrà essere compilata come segue:
- rigo LM12 colonne da 1 a 3: dovranno esservi indicati i redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dal contribuente del triennio precedente (2020-2021-2022);
- rigo LM12 colonna 4: dovrà esservi indicato il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti incrementato della maggiorazione del 5%;
- rigo LM13 colonna 1: dovrà esservi indicato Il reddito dichiarato nell'anno d'imposta 2023 (ovvero determinato nei quadri RE, RD, RG o RF seguendo le regole ordinarie); nel caso di impresa familiare si dovranno compilare anche le colonne 2 (quota di possesso del titolare) e 3 (intero reddito prodotto) dello stesso rigo, ricordando che tassa piatta si applica solo alla quota di reddito del titolare;
- rigo LM14 colonna 1: dovrà esservi indicata la quota del reddito 2023 eccedente rispetto alla somma indicata nel rigo LM12 colonna 4;
- rigo LM14 colonna 2: dovrà esservi indicato l'importo assoggettabile a flat tax incrementale; importo che - come poc'anzi richiamato, non potrà eccedere la somma di Euro 40.000,00;
- rigo LM15; dovrà esservi indicato l'ammontare della flat tax incrementale a carico del contribuente (ottenuto applicando la percentuale del 15% all'importo indicato nel rigo LM14 colonna 2).
Come previsto dalla norma istitutiva la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024. Ai fini del calcolo dell’acconto da esporre nel rigo RN61, l’importo andrà quindi calcolato tenendo conto di un imponibile Irpef comprensivo anche del reddito assoggetto alla sostitutiva.
- rigo LM12 colonna 4: dovrà esservi indicato il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti incrementato della maggiorazione del 5%;
- rigo LM13 colonna 1: dovrà esservi indicato Il reddito dichiarato nell'anno d'imposta 2023 (ovvero determinato nei quadri RE, RD, RG o RF seguendo le regole ordinarie); nel caso di impresa familiare si dovranno compilare anche le colonne 2 (quota di possesso del titolare) e 3 (intero reddito prodotto) dello stesso rigo, ricordando che tassa piatta si applica solo alla quota di reddito del titolare;
- rigo LM14 colonna 1: dovrà esservi indicata la quota del reddito 2023 eccedente rispetto alla somma indicata nel rigo LM12 colonna 4;
- rigo LM14 colonna 2: dovrà esservi indicato l'importo assoggettabile a flat tax incrementale; importo che - come poc'anzi richiamato, non potrà eccedere la somma di Euro 40.000,00;
- rigo LM15; dovrà esservi indicato l'ammontare della flat tax incrementale a carico del contribuente (ottenuto applicando la percentuale del 15% all'importo indicato nel rigo LM14 colonna 2).
Come previsto dalla norma istitutiva la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024. Ai fini del calcolo dell’acconto da esporre nel rigo RN61, l’importo andrà quindi calcolato tenendo conto di un imponibile Irpef comprensivo anche del reddito assoggetto alla sostitutiva.
04 Mar 2024