Con l’approssimarsi del termine per il versamento del secondo acconto 2023 in scadenza il prossimo 30 novembre è opportuno verificare chi può effettivamente beneficiare del maggior termine del 16 gennaio 2024 che permette di accedere anche al versamento rateale in 5 rate mensili maggiorate del 4% annuo a titolo di interessi. Proroga e rateizzo non sono state introdotte a regime in quanto la lettera della norma ( articolo 4 del Dl 145/2023) precisa che il differimento riguarda soltanto il periodo di imposta 2023.PERIMETRO APPLICATIVO
Rientrano nella proroga imprenditori individuali e lavoratori autonomi con partita Iva (anche forfetari e minimi) a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del Tuir di ammontare non superiore a 170mila euro. Restano pertanto escluse società di persone e capitali e studi associati (e relativi redditi trasparenti tassati in capo a soci ed associati)
PERIODO D'IMPOSTA DA MONITORARE
Il periodo di imposta da monitorare per verificare il limite di ricavi/compensi inferiori a 170mila euro che permette di accedere alla proroga è necessariamente il 2022. Il legislatore non richiede il ragguaglio ad anno, se ne deduce che, ad esempio, il professionista che ha iniziato l’attività al 1.7.2022 percependo compensi nel 2° semestre 2022 per 150.000 euro, possa versare nel maggior termine del 16 gennaio 2024. Non rileva invece la stima di compensi e ricavi 2023: il professionista che ha percepito compensi nel 2022 per 180.000 euro e ne prevede 160.000 nel 2023 sarà pertanto tenuto al versamento del secondo acconto a novembre, salvo rideterminazione dello stesso sulla base del metodo previsionale.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sono espressamente esclusi dalla proroga i contributi previdenziali (oltre ai contributi Inail), compresi quelli (come Inps commercianti, artigiani, parasubordinati) che si versano con F24 unitamente alle altre imposte: questi andranno versati necessariamente entro il 30 novembre.
IMPOSTE PERSONALI COMPRESE NELLA PROROGA
Anche se la relazione tecnica tratta esclusivamente gli effetti del gettito traslato dal 2023 al 2024 per Irpef e imposta sostitutiva, il tenore della norma che prevede lo slittamento della seconda rata di acconto dovuta «in base alla dichiarazione dei redditi» pare lasciare pochi dubbi: si ritiene pertanto che tutti gli acconti possono beneficiare della proroga a gennaio con possibilità di ulteriore rateizzo. Potranno quindi essere versati a gennaio 2024, ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe.


10 Nov 2023