Con l'introduzione (ad opera della legge 197/2022) del comma 1-bis all'articolo 6 del d.lgs. 461/1997, è stata prevista, esclusivamente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, la possibilità di rendere l'opzione per il regime del risparmio amministrato nei confronti dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, purchè iscritti nel registro dei cambiavalute tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Il possessore delle criptovalute e degli altri asset digitali dovrà all'uopo sottoscrivere, con una banca o con una fiduciaria (ovvero dai soggetti individuati dal citato articolo 6), un rapporto contrattuale avente ad oggetto la custodia delle chiavi crittografiche con le quali si ha accesso al portafoglio elettronico oppure il conto sul quale vengono addebitati/accreditati i flussi derivanti dall'acquisto e dalla vendita delle cripto-attività. Lo chiarisce la circolare 30/E del 27 ottobre 2023 con la quale l'Agenzia delle Entrate,  dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ridefinisce il trattamento fiscale delle cripto-attività.

L'Agenzia delle Entrate rammenta con l'occasione che il regime del risparmio amministrato prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento a cura del sostituto d'imposta. Nel caso in cui il soggetto che ha ricevuto l'opzione per il regime del risparmio amministrato (banca o fiduciaria), non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di consegnare la documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d'acquisto, l'intermediario assumerà come costo un valore pari a zero. 

La documentazione potrà essere costituita - a titolo esemplificativo - dalle contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività e da ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari presso le quali sono state acquistate le cripto-attività. Nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le cripto-attività dovrà fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all'Agenzia delle Entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l'opzione per il regime del risparmio amministrato, al fine di consentire a questi ultimi di assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione. I sostituti d'imposta sono tenuti in ogni caso:
- a provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 26 per cento dovuta dal contribuente, entro il sedici del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente;
- a comunicare annualmente per masse (senza indicazione nominativa dei percipienti) all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d'imposta (Modello 770) l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.


03 Nov 2023