Con il 31 ottobre 2023 sono ripresi a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi sino al 30 ottobre 2023. Come chiarito dalle circolari n. 9/E del 2020 e n. 8/E del 2022, i termini oggetto di sospensione erano i seguenti:
-  periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
-  termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
-  termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
La sospensione si applicava anche anche al termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il periodo di sospensione è da ritenersi invece non applicato al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione prima casa, previsto dal comma 4 della nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Una diversa interpretazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, risulterebbe difatti in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita. La sospensione non è applicabile neanche ai termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A93 .


02 Nov 2023