La comunicazione dei dati sui titolari effettivi si sostanzia nella compilazione del modulo digitale TE, approvato con Dm 12 aprile 2023, da inviare mediante Comunicazione unica, e la sua trasmissione richiede un dispositivo di firma digitale e un indirizzo Pec. I soggetti legittimati alla sottoscrizione della comunicazione sono gli amministratori delle imprese, il fondatore oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini. Più precisamente, le comunicazioni relative alle società devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da uno degli amministratori o dei liquidatori o dal commissario liquidatore o dal commissario giudiziario. In caso di inerzia degli amministratori/liquidatori, è richiesto l’intervento del sindaco che, quindi, può apporre la sua sottoscrizione una volta decorso il termine. Trattandosi di un’autodichiarazione, non sono ammesse deleghe o incarichi a intermediari per la sottoscrizione digitale del modello; tuttavia i terzi possono trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto, aggiungendo la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cosiddetta “distinta di accompagnamento” ai fini della domiciliazione. L’ufficio del Registro delle imprese competente è quello della Camera di commercio ove l’impresa o la persona giuridica privata hanno la sede legale, oppure, in caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito (se costituito all’estero, la Camera di commercio competente è quella di Roma). In caso di mandato fiduciario, infine, la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale fa riferimento il mandato.
La trasmissione della comunicazione richiede il pagamento di un diritto di segreteria pari a 30 euro (con diritto di esenzione per le start up innovative e gli incubatori certificati), mentre non è prevista l’imposta di bollo. Il modulo non si presenta particolarmente complesso nella sua composizione, essendo richiesta soltanto l’indicazione delle informazioni identificative del soggetto e i dati del titolare effettivo, con evidenza dei criteri in base al quale tale soggetto è stato individuato (ad esempio, con il codice “TPD” deve essere indicata, nelle imprese con personalità giuridica, la partecipazione diretta superiore al 25% del capitale). Non sono previsti documenti da allegare a supporto dei dati forniti.
Si ricorda infine che la comunicazione non può essere inviata contestualmente ad altre denunce da trasmettere all’ufficio del Registro delle imprese, salvo il caso della comunicazione di conferma annuale, che può essere trasmessa dalle imprese dotate di personalità giuridica contestualmente al deposito del bilancio di esercizio. La presenza di modelli secondari o di allegati da inviare ad altri enti (agenzia delle Entrate, Inail, Inps, eccetera) costituisce infatti un errore bloccante nell’ambito dei controlli automatizzati.


25 Ott 2023