Con l'approssimarsi della fine dell'anno è giunto il momento di fare il punto sul regime agevolativo introdotto dall’ articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). La norma prevede, per il solo esercizio 2023 e per i soli contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni diversi da quelli che applicano, nel medesimo esercizio, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’applicazione di un’imposta fissa del 15% - sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali - "calcolata su di una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, comunque determinato, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare". L’adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude pertanto invece l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023. Si fornisce di seguito un quadro riassuntivo dell'agevolazione.
Ambito soggettivo di applicazione
- Persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir (imprenditori individuali).
- Persone fisiche che esercitano arti o professioni e che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
- Imprese familiari ed aziende coniugali non gestite in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa).
- Imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Presupposti ed esclusioni soggettive
Potranno accedere al beneficio fiscale in esame i contribuenti che abbiano esercitato le attività di cui trattasi per almeno un intero periodo d’imposta nell’ambito del triennio 2020 - 2022 (non è richiesto invece dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione). La “flat tax incrementale” non troverà invece applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023, (attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente).
Redditi di partecipazione esclusi dal regime agevolativo
- I redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Tuir.
- I redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui all’articolo 116 del Tuir.
- I redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del Tuir, imputati ai singoli associati.
Si precisa, al riguardo, che l’accesso alla “flat tax incrementale” non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano altresì soci di società di persone; in tal caso, il regime opera con esclusivo riferimento al reddito d’impresa derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
Redditi di partecipazione inclusi nel regime agevolativo
La partecipazione in una società di persone o di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa, purché risulti indicata nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, infatti, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale
Determinazione della base imponibile "incrementale"
L'imposta sostitutiva "incrementale", come anticipato in premessa, sarà calcolata su di una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nell'anno d'imposta 2023 ed il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni d'imposta dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare e comunque non superiore a 40.000 euro.
Si preciso a quest'ultimo riguardo:
- che il reddito da confrontare non sarà quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo esercitate dal contribuente nell'anno d'imposta 2023 e nel triennio di riferimento;

- che l'eventuale quota di maggior reddito eccedente il limite massimo di 40mila euro confluirà nel reddito complessivo 2023 risultando pertanto assoggettata, assieme agli altri redditi imponibili dichiarati dal contribuente, alla tassazione progressiva ai fini Irpef (comprese le relative addizionali) secondo gli ordinari scaglioni di reddito richiamati dall'art. 11 del TUIR;

- che, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, il regime agevolato "incrementale" troverà applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore, ancorché l’incremento di reddito debba essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente;
- che, per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento dovrà essere effettuato ragguagliando all’intera annualità il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno e confrontando tale dato con il reddito degli altri anni considerati nel triennio.
Acconti d'imposta 2024
L'art. 1 comma 57 della legge n. 197/2022 prevede al riguardo che nella «determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si debba assumere in ogni caso, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'intero reddito dichiarato (comprensivo pertanto di quello "agevolato") le aliquote ordinarie previste dall'art. 11 del TUIR.

16 Ott 2023