Dopo Il tira e molla degli ultimi mesi (che - nel timore di "perdere" la scadenza - ha tenuto in ansia professionisti ed imprese) e' finalmente pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia, unico paese comunitario ancora sprovvisto. Dalla pubblicazione in G.U., prevista nei prossimi giorni, scatteranno i 60 giorni entro i quali società, enti personificati e trust dovranno provvedere all'invio dei dati.
Il decreto prevede che “Dalla data di pubblicazione, sulla gazzetta ufficiale del presente provvedimento decorrerà il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022”. Ciò significa che, presumibilmente entro la prima decade di dicembre (se come parrebbe il decreto sarà pubblicato in gazzetta nei primi giorni di ottobre), circa 2 milioni di soggetti (società di capitali in primis ma anche enti personificati e trust) dovranno comunicare per via telematica il (o i) loro titolari effettivi al competente registro delle imprese.
La comunicazione riguarderà tutte le società, gli enti dotati di personalità giuridica ed i trust costituiti anteriormente alla data in cui sarà pubblicato in G.U. il decreto che attesterà l'operatività del sistema. Gli amministratori delle società e degli enti coinvolti dovranno utilizzare il modello di comunicazione unica di impresa di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (art. 3, co. 5 del dm 55/2022), in ambiente “Dire”, per comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 del dlgs 231/2007. Quanto sopra ai fini della loro iscrizione e conservazione nella apposita sezione presso il registro delle imprese.
Società ed enti personificati saranno iscritti nella sezione “Autonoma” del registro; in una sezione “Speciale” saranno iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici che verranno considerati affini. Dalla operatività del sistema partirà anche tutta una serie di obblighi supplementari per gli amministratori che dovranno comunicare il titolare effettivo per le nuove società entro 30 giorni, ed entro lo stesso termine inviare al registro eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva.
Società, gli enti ed i trust dovranno inoltre provvedere a confermare annualmente, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o conferma.
L'iscrizione dei dati al registro, la loro conferma o variazione costano 30 euro a titolo di diritti di segreteria. Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede in capo agli amministratori della società, dell'ente o del trust la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).

05 Ott 2023