Nel 2023 saranno applicabili i medesimi requisiti per poter beneficiare dell’assegno unico e universale (AUU), nonchè sulle modalità di determinazione ed erogazione del beneficio, al netto delle novità che saranno introdotte dalla legge di Bilancio 2023.
L’erogazione dell’assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 230/2021, dovrebbe avvenire su domanda presentata dall’avente diritto nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.
Erogazione automatica
In applicazione del PNRR, l’INPS pone in essere iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno. Proprio a questo fine si prevede che l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. L’erogazione, dunque, proseguirà in continuità se la domanda si trova nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo. L’istruttoria sarà effettuata, d’ufficio, anche dopo il 28 febbraio 2023 sulla base delle informazioni indicate nell’istanza e delle banche dati a disposizione dell’INPS.
Variazioni della domanda
Qualora rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni, i richiedenti dell’assegno unico e universale sono tenuti ad operare in tempestivamente a modifica dell’istanza inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa. In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie. L’INPS ha individuato alcune circostanze che possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
In questo caso il beneficiario richiedente sarà chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto.
Presentazione della domanda di assegno unico
I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, dovranno procedere alla presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale, attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, accedendo con SPID di Livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
Sia nel caso di domanda di assegno unico e universale già presentata all’INPS che nel caso di presentazione di nuova domanda, permane l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023. N.B. In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Novità della legge di Bilancio 2023
A partire dal 1° gennaio 2023 il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede, salvo possibili modifiche che interverranno durante l’iter parlamentare di approvazione, che per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi erogati a titolo di assegno unico universale (AUU) sono incrementati del 50%. Il medesimo incremento viene riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.


19 Dic 2022