Nel limite di esenzione di beni e servizi fino a 3.000 euro per il 2022 possono rientrare anche le utenze domestiche, anche qualora intestate al condominio, al locatore o ad un fa-miliare di cui all’art. 12 TUIR. Viene, inoltre, confermata la compatibilità e la conseguente possibilità di sommatoria con il bonus benzina introdotto dal decreto Ucraina. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre 2022.
La legge n. 142/2022 di conversione del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) ha introdotto l’art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale - ai sensi del quale “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai la-voratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Con il decreto Aiuti quater, che nella versione consultabile ha riscritto l’art. 12 del D.L. n. 115/2022, viene previsto che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai la-voratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00 (vecchio limite pari ad Euro 258,23).”
L’innalzamento non è una novità, in quanto tale limite era stato innalzato a 516,46 euro annui per il 2021 dalla l. n. 69/2021 (di conversione del D.L. n. 41/2021) e per il 2020 dal D.L. n. 104/2020. Rispetto agli innalzamenti precedenti però viene previsto in questo caso che nell’ammontare vi rientrino anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Con particolare riferimento a quest'ultima circostanza l’Agenzia ha chiarito che il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile ricomprendervi le utenze per uso domestico anche qualora queste ultime siano intestate:
- al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
- al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sull’aspetto della documentazione delle spese rimborsate o oggetto di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
In particolare, viene previsto che il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare:
- la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, nel rispetto della normativa della privacy;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di pagamento).
L’Agenzia, inoltre, consiglia “vivamente”, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, che il datore di lavoro acquisisca un ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro.
Viene chiarito anche un aspetto che aveva creato alcuni dubbi applicativi da una prima lettura della norma e riassumibile nel seguente interrogativo: possono essere oggetto del beneficio solo le utenze intestate al lavoratore o anche quelle eventualmente intestate a un soggetto diverso?
L’Agenzia interviene risolvendo anche il suddetto legittimo dubbio: viene infatti previsto che la giustificazione di spesa è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore, a condizione che il documento sia intestato:
- al coniuge ovvero ad altri familiari di cui all’art. 12 del TUIR;
- al locatore nel caso di contratto di affitto a condizione che vii sia riaddebito analitico;
- al condominio qualora vi sia una ripartizione delle spese ai condomini.

BONUS CARBURANTE

Per l’anno 2022, in aggiunta all’innalzamento del limite di esenzione a 3.000,00 euro post decreto Aiuti quater, il legislatore con il D.L. n. 21/2022, conv. con modifiche in l. n. 51/2022 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 51, co, 3, TUIR.
Con la circ. n. 27/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 600 euro (ora 3.000 euro) previsti per il 2022, con la conseguenza che il buono non va a “intaccare” tale limite.
Con la circ. n. 35/E/2022 l’Agenzia è tornata sul tema della compatibilità con il bonus benzina stabilendo che il particolare regime di innalzamento del valore dei beni e servizi a 600 euro (ora 3.000) per l’anno 2022 rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus benzina, con la conseguenza che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L'Agenzia ha ulteriormente chiarito, sempre con riferimento al bonus carburante, che lo stesso essendo ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, l’eventuale superamento del valore oltre i 200 euro comporta l’intero assoggettamento del valore a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.


14 Nov 2022