Con il messaggio 2261/2022 l'Istituto,  ha ricordato che, con le prime disposizioni di pagamento, l'integrazione Reddito di cittadinanza/Assegno Unico è stata effettuata (per i nuclei familiari beneficiari di Rdc) tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”.

Al fine tuttavia di consentire al beneficiario del Rdc di fornire le eventuali informazioni mancanti nelle Dsu ma necessarie all’erogazione diretta dell’Assegno Unico, l’INPS ha previsto la possibilità da parte dei soggetti interessati di presentare uno specifico modello, rubricato “Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU)”.

In particolar modo, i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento presentavano le seguenti caratteristiche:
- presenza di entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
- composizione da unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell'importo spettante.

Rispetto a queste 2 ipotesi, la presentazione del modello Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU) dovrà avvenire, ad esempio, nel caso in cui si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni o nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 230/2021.

Il modello Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU) deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica utilizzando una delle seguenti procedure:
- il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all'indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/” ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- gli Istituti di patronato.

INDICAZIONI OPERATIVE:
1) il modello Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU) può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell'integrazione eventualmente spettante nell'anno di competenza dell'AU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo);
2) per i periodi antecedenti al 1° maro 2022 quindi, il modello Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU) non può essere presentato oltre il 28 febbraio 2023;
3) le prime erogazioni dell'integrazione Rdc/AU spettante avvengono a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU);
4) il modello Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU) produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

13 Giu 2022