E' stata pubblicata la circolare INPS n. 53/2022 con la quale l'istituto si è occupato della corresponsione d’ufficio (ovvero senza che sia necessario presentare apposita domanda) dell’Assegno Unico e Universale (AU) per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc).

In modo specifico l'INPS ha precisato quanto segue.

1) la misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall'importo teorico spettante dell’AU la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare. L’AU non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare di riferimento.

2) Le maggiorazioni previste dalla disciplina dell’Assegno unico si applicano anche all’integrazione RdC/AU ad eccezione di quella prevista qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio, per la quale sarà necessario presentare apposita autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU” dichiarando le seguenti condizioni:
- presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro;
- diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

3) L’integrazione Rdc/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo. L’INPS verifica mensilmente la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza dell’integrazione Rdc/AU. Limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione Rdc/AU, potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza. L’importo dell’integrazione Rdc/AU è calcolato con la seguente formula: Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)

4) Tenuto conto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc. In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

5) Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza, l’Istituto effettuerà un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità. Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

6) La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.


02 Mag 2022